La nuova disciplina impone che gli utenti siano informati, in modo chiaro e comprensibile, quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale o quando un contenuto è stato generato o manipolato mediante strumenti di AI. L’obiettivo è evitare che chatbot, assistenti virtuali, immagini, video, audio o testi prodotti artificialmente possano essere percepiti come contenuti interamente umani o autentici, in assenza di un’adeguata indicazione della loro origine.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrà esporre le imprese a sanzioni rilevanti che, nei casi più gravi, possono arrivare sino a 15 milioni di euro.
L’articolo 50 distingue, in particolare, tra due figure: il fornitore, ossia il soggetto che sviluppa o immette sul mercato un sistema di intelligenza artificiale, e il deployer, vale a dire il soggetto che utilizza tale sistema nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.
I fornitori dovranno progettare i sistemi di AI in modo tale che l’utente sia consapevole di interagire con una macchina. I deployer, invece, dovranno rendere esplicito l’utilizzo dell’intelligenza artificiale quando diffondono contenuti generati o modificati mediante tali strumenti.
Per i chatbot e gli assistenti virtuali non sarà sufficiente un richiamo generico o una clausola inserita nei termini e condizioni. L’informativa dovrà essere immediatamente percepibile, ad esempio mediante un messaggio iniziale del tipo “Stai interagendo con un sistema di intelligenza artificiale”, oppure attraverso un’icona chiara e facilmente riconoscibile nel contesto d’uso.
Quanto ai contenuti generati dall’AI, il Regolamento richiede che essi siano contrassegnati attraverso strumenti tecnici idonei, quali filigrane digitali, metadati o altri sistemi leggibili dalle macchine. La scelta della soluzione concreta potrà variare in base alla tecnologia utilizzata, ma la responsabilità della conformità resterà in capo ai soggetti obbligati.
Particolare attenzione dovrà essere prestata ai deepfake, cioè a contenuti audio, video o immagini che riproducono persone, luoghi o eventi reali facendoli apparire autentici, pur essendo stati creati o alterati artificialmente. In tali ipotesi, l’obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dall’intenzione di ingannare il pubblico. Un video che raffiguri, ad esempio, un esponente politico mentre pronuncia dichiarazioni mai rese dovrà essere chiaramente identificato come contenuto generato o manipolato mediante intelligenza artificiale.
Un’ulteriore area sensibile riguarda i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.
Blog, siti di informazione, piattaforme digitali e operatori della comunicazione che utilizzano l’AI per produrre contenuti informativi dovranno indicarne l’origine artificiale. L’obbligo può venire meno solo quando il testo sia stato sottoposto a una revisione editoriale significativa da parte di una persona fisica, che se ne assuma la responsabilità prima della pubblicazione.
Per le imprese italiane, il primo adempimento consiste nella mappatura dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati all’interno dell’organizzazione. Occorrerà verificare se l’impresa agisca come fornitore, come deployer o in entrambe le vesti, individuando i casi in cui l’AI viene impiegata nei rapporti con clienti, utenti, consumatori o pubblico.
Successivamente sarà necessario controllare le modalità con cui tali sistemi interagiscono con gli utenti, predisporre informative adeguate, aggiornare procedure interne, policy aziendali e contratti con fornitori tecnologici, nonché individuare soluzioni tecniche idonee alla marcatura dei contenuti generati artificialmente.
Il percorso di adeguamento appare particolarmente rilevante anche alla luce del progressivo incremento dell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane. Sebbene l’utilizzo di tali strumenti sia ancora più diffuso nelle grandi realtà aziendali rispetto alle piccole e medie imprese, il numero di operatori interessati dagli obblighi del Regolamento è destinato a crescere rapidamente.
Resta fermo che eventuali proroghe previste per specifici aspetti tecnici, quali la marcatura di sistemi già presenti sul mercato, non incidono sull’entrata in vigore degli obblighi generali di trasparenza.
Dal 2 agosto 2026, pertanto, le imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale dovranno essere in grado di dimostrare di aver adottato misure chiare, effettive e conformi alle prescrizioni dell’AI Act.