Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Condominio, puoi installare le telecamere senza il permesso del tuo vicino, lo dice la Cassazione: ecco la nuova sentenza

Condominio, puoi installare le telecamere senza il permesso del tuo vicino, lo dice la Cassazione: ecco la nuova sentenza
La Cassazione chiarisce che in condominio l’installazione di telecamere non richiede il consenso dei vicini, se le riprese sono limitate alla proprietà esclusiva e rispettano i principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione dei dati
Un argomento che fa sempre discutere in ambito condominiale è quello dell’installazione di telecamere. Le domande sono quasi sempre le stesse: è sempre lecito? È necessario ottenere il consenso dei vicini? Cosa accade quando l’impianto di videosorveglianza è collocato in un’area comune, ma inquadra esclusivamente l’ingresso della propria abitazione?
Con l’ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha affrontato il tema – invero piuttosto delicato – del bilanciamento tra diritto alla sicurezza individuale e tutela della privacy.

La decisione trae origine da una controversia familiare maturata all’interno di un immobile sito in provincia di Messina, di proprietà comune tra sorelle e un altro fratello. Una delle due sorelle aveva fatto installare due videocamere di sorveglianza, mentre l’altra riteneva che tali dispositivi violassero la propria privacy e ne chiedeva la rimozione, oltre al risarcimento dei danni. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e la conferma in appello, la questione è giunta dinanzi alla Cassazione, che ha definitivamente respinto il ricorso, chiarendo quando il consenso del vicino non è necessario.

L’attrice, proprietaria di un appartamento ai piani superiori del fabbricato, lamentava che la sorella, residente ai livelli inferiori e comproprietaria delle parti comuni, avesse installato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, una collocata su area di pertinenza comune e l’altra su area di proprietà esclusiva. Secondo la sua ricostruzione, le riprese avrebbero inciso sulla propria sfera privata e su quella dei familiari, in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L’attrice, quindi, chiedeva di accertare l’illiceità dell’installazione dell’impianto, di procedere alla sua rimozione, nonché la condanna al risarcimento dei danni.
La convenuta si costituiva contestando le accuse e proponeva domanda riconvenzionale, asserendo che l’attrice avesse compromesso il corretto funzionamento del cancello automatico comune, privandolo dell’alimentazione elettrica e rimuovendo componenti essenziali alla sua funzionalità.

Il Tribunale, con sentenza n. 1353 del 2021, rigettava la domanda principale, valorizzando quanto emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui le telecamere non erano mobili, non consentivano riprese a 360 gradi e inquadravano esclusivamente gli ingressi dell’abitazione della convenuta. Il trattamento dei dati era dunque stato ritenuto lecito, proporzionato e necessario rispetto alla finalità di sicurezza perseguita. Veniva, invece, accolta la domanda riconvenzionale relativa al ripristino del cancello.
La Corte d’Appello di Messina confermava la decisione, ritenendo corretta la valutazione del giudice di prime cure.

La soccombente avanzava dunque ricorso per cassazione, basato su quattro motivi di censura e insistendo sulla violazione della normativa privacy e sull’erroneità del bilanciamento tra diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza. Sosteneva che le telecamere avrebbero potuto ruotare e captare immagini oltre i limiti consentiti e che nessun consenso fosse stato previamente richiesto.

La Suprema Corte ha rilevato come i giudici territoriali avessero accertato che le telecamere inquadravano esclusivamente zone di proprietà della convenuta, circostanza non smentita dalla stessa ricorrente in sede di appello.
La questione centrale, tuttavia, riguarda il bilanciamento tra sicurezza e riservatezza. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’impianto di videosorveglianza, così come installato, rispettasse i criteri di liceità, proporzionalità e necessità. Non vi era, dunque, alcuna registrazione di video o immagini relativi alla proprietà altrui, né un’invasione di spazi comuni tale da incidere sulla sfera privata della sorella. In assenza di una concreta lesione del diritto alla riservatezza, non sussisteva alcun obbligo di acquisire il consenso della vicina per l’installazione delle telecamere. Il diritto alla sicurezza personale, purché esercitato nei limiti della minimizzazione del trattamento dei dati e del rispetto della sfera altrui, costituisce un interesse legittimo idoneo a giustificare la presenza di un impianto di videosorveglianza.
La Corte ha inoltre confermato la decisione relativa al cancello automatico, evidenziando come il comportamento dell’attrice avesse violato l’art. 1102 del c.c., poiché aveva impedito agli altri comproprietari il pieno godimento del bene comune.

Pertanto, dall’analisi dell’ordinanza si evince chiaramente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’installazione di telecamere in ambito condominiale non richiede il consenso degli altri condomini quando l’angolo visuale è limitato alla proprietà esclusiva del condomino-installatore e il trattamento delle immagini rispetta i criteri di proporzionalità e necessità. Diversamente, qualora le riprese interessino stabilmente aree comuni o porzioni di proprietà altrui, la valutazione dovrà essere più rigorosa, rendendo necessari ulteriori adempimenti.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.