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Indennitą di accompagnamento, ora sarą pił facile ottenerla: verrą concessa anche a chi ha bisogno solo di supervisione

Indennitą di accompagnamento, ora sarą pił facile ottenerla: verrą concessa anche a chi ha bisogno solo di supervisione
Per la Cassazione il requisito della supervisione continua nella deambulazione equivale alla necessità di aiuto richiesta dalla legge
L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico che spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Con la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025, l'INPS ha comunicato la cifra dell’indennità di accompagnamento: dal 1° gennaio 2025, l’importo mensile è 542,02 euro (prima era 531,76 euro).
L’importo annuo è, quindi, di 6.504,24 euro. Questa somma non subisce variazioni se il disabile ha un reddito più alto.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento, secondo la L. n. 18 del 1980, sono necessari i seguenti requisiti:
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
  • riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche. Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa), il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età;
  • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Nella prassi, l'Istituto previdenziale tende spesso a negare questo beneficio economico alle persone diversamente abili, mentre i Tribunali, in numerosi casi, ribaltano tali decisioni riconoscendo il diritto all'indennità anche quando l'INPS lo nega. Ed è proprio in riferimento al requisito della mancata autonomia nella deambulazione che prolifera il contenzioso. Adesso, con la sentenza n. 28212 depositata il 24 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha sancito un principio destinato a restituire dignità a migliaia di persone: chi ha bisogno di una “supervisione continua” è, a tutti gli effetti, incapace di deambulare autonomamente. È sufficiente che la paura di cadere sia attestata da un certificato medico.

La vicenda
Il caso trae origine da una decisione del Tribunale di Macerata, che - in sede di rinvio - aveva negato l’indennità di accompagnamento agli eredi di un richiedente. I giudici supremi hanno riesaminato la documentazione sanitaria, che descriveva una situazione oggettivamente grave: “andatura a piccoli passi”, “elevato rischio di cadute” e necessità di “supervisione o aiuto in tutte le attività quotidiane che comportano spostamenti”.
La Cassazione, nella sentenza 28212/2025, ha messo nero su bianco un principio di buon senso, che per anni la burocrazia ha ignorato: la “necessità di aiuto” e la “supervisione continua” sono concetti equivalenti; se una persona non può camminare senza la presenza costante di qualcuno per evitare cadute, significa che non è autonoma.

La Corte sottolinea che “la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (la deambulazione) non possa essere svolta in autonomia”. E, poiché tale esigenza era “continua” e non occasionale, il richiedente aveva pieno diritto a ottenere l’indennità.

Come presentare la domanda per l'indennità di accompagnamento?
Primo passo fondamentale, per presentare la domanda, è recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda - esclusivamente per via telematica - attraverso uno dei seguenti canali:
  • direttamente dal sito http://www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Ma come deve essere redatto il certificato medico?
Per ottenere l'indennità di accompagnamento, è fondamentale che il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia contenga informazioni dettagliate e precise sulla condizione di non autosufficienza del richiedente. In particolare, il medico deve dichiarare esplicitamente una delle seguenti situazioni:
  1. “persona impossibilitata a deambulare”: si applica quando il paziente non è in grado di camminare autonomamente e ha bisogno dell'aiuto di un'altra persona per muoversi;
  2. “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”: questo caso riguarda chi, a causa della propria disabilità, non è capace di svolgere autonomamente attività quotidiane come vestirsi, alimentarsi, lavarsi e necessita di assistenza continua.

È essenziale inoltre evitare formulazioni generiche, poiché potrebbero compromettere l'esito della domanda e causare ritardi o il rigetto dell'indennità. Il medico deve essere preciso e usare le espressioni sopra indicate.

Oltre alla dichiarazione sulla condizione di non autosufficienza, il certificato medico dovrebbe includere i seguenti elementi:
  1. dati anagrafici completi del paziente: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
  2. descrizione dettagliata della patologia: il medico deve specificare la diagnosi, la gravità della malattia e l’impatto sulla capacità di deambulare o di compiere le attività quotidiane;
  3. eventuali esami strumentali o referti specialistici: se disponibili, i referti medici che supportano la diagnosi devono essere allegati al certificato.

Il medico non deve esprimere giudizi sulla durata della disabilità o sulle possibilità di miglioramento del paziente, poiché la valutazione della permanenza dell'invalidità spetta alla Commissione Medica Legale.
Il certificato medico introduttivo ha un costo che solitamente varia tra i 50 e i 100 euro e ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio.
Una volta ottenuto il certificato medico, il richiedente deve presentare la domanda all'INPS. Successivamente, sarà convocato per una visita da parte della Commissione Medica Legale dell’ASL, che valuterà la sua condizione e deciderà se concedere l'indennità di accompagnamento.

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