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Incidente stradale, anche se hai ragione potresti dover pagare tu, ecco in quali casi: nuova sentenza della Cassazione

Incidente stradale, anche se hai ragione potresti dover pagare tu, ecco in quali casi: nuova sentenza della Cassazione
La Cassazione torna a definire i limiti della rilevanza dell’imprudenza altrui nella causazione del sinistro. Parole chiave: principio di affidamento e prevedibilità
L'eventuale imprudenza degli altri utenti della strada non esclude la responsabilità del conducente che non ha osservato le necessarie misure di prudenza: è questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza 27/06/2025, n. 23939.

In tal modo la Suprema Corte cerca di trovare un equilibrio tra principio di affidamento (ovvero quello per cui ciascuno dei consociati può confidare nel rispetto delle regole da parte degli altri), da un lato e, dall’altro, prevedibilità dell’imprudenza altrui.

Ma procediamo con ordine.

Nella vicenda giunta all’esame della Cassazione, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Cagliari, nei rispettivi gradi di giudizio, avevano condannato un imputato per il reato di cui all'art. 589 bis del c.p. perché, per colpa generica e specifica, in violazione dell'art. 154, comma 1, lett. a) del Codice della Strada, a bordo di un'autovettura, aveva effettuato una manovra di retromarcia non assicurandosi di poterlo fare senza creare pericolo agli altri utenti della strada, non tenendo conto della posizione e della distanza del motociclo condotto dalla vittima, cosicché i due veicoli entravano in collisione. La persona offesa, dopo essere caduta, si procurava lesioni che ne cagionavano il decesso in ospedale.

In punto di fatto, nel giudizio di merito era stato accertato che l’imputato procedeva in retromarcia; che entrambi i mezzi coinvolti nell’urto si muovevano a velocità modesta; che il mezzo condotto dall'imputato era fuoriuscito dalla strada, dalla quale proveniva, di un metro/un metro e mezzo allorquando si era fermato, atteso che prima di ciò il conducente dell'autovettura non avrebbe avuto alcuna visuale dell'incrocio. L’imputato, dunque, aveva invaso "alla cieca” la strada, lungo la quale stava transitando la persona offesa sul proprio motociclo, infrangendo così l'obbligo di dare la precedenza al motociclo stesso, stante la manovra in retromarcia.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo.

Nel rigettare l’impugnazione, la Corte, si diceva, ha avuto modo di riaffermare principi già consolidati: ovvero che, vertendosi in tema di colpa nella circolazione stradale, “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep. 2018, Carbone, Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Camporesi, Rv. 256959 -01)”.

Ne deriva che il conducente medesimo, in quanto tenuto a osservare tale particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, “non potrà fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899 -01)”.

Pertanto, secondo altro principio parimenti consolidato, “l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 -01; n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981 -01)”.

Ecco, dunque, come la Suprema Corte ha delimitato l’operatività del principio dell’affidamento e condiviso le conclusioni dei giudici di merito, i quali avevano escluso che il comportamento della persona offesa avesse interferito con la dinamica del sinistro, riconducibile al solo comportamento dell’imputato il quale, senza adottare la dovuta prudenza, aveva deciso di impegnare la sede stradale di circa un metro/un metro e mezzo, così andando a interferire con il percorso del motociclo, il cui conducente poteva “anche ragionevolmente (e non, dunque, imprudentemente) aver ritenuto che l'auto stesse svoltando su quella traversa e non uscendone in retromarcia”.


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