Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Imputato prosciolto prima del dibattimento: la sentenza è appellabile?

Imputato prosciolto prima del dibattimento: la sentenza è appellabile?
Per le Sezioni Unite si può impugnare la sentenza di proscioglimento anticipato predibattimentale poiché non opera l’art. 469 c.p.p.
Le Sezioni Unite – come emerge dall’informazione provvisoria resa a seguito della Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021 – hanno reso noto di aver risolto la questione in oggetto optando per l’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza di proscioglimento resa dopo la costituzione delle parti in giudizio.

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla V Sezione Penale della Corte, la quale si era interrogata circa l’operatività nel caso in esame dell’art. 469 c.p.p.
Secondo tale norma, infatti, il giudice, nel caso in cui l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita o se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, emette in camera di consiglio una sentenza di non doversi procedere, la quale è inappellabile.
Sulla sovrapponibilità della sentenza di proscioglimento a quella di non doversi procedere, e dunque sull’eventuale estendibilità della relativa disciplina di cui all’art.469 c.p.p., tuttavia, il Collegio rimettente aveva rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

Nello specifico, infatti, si erano creato un divario esegetico nelle Sezioni Semplici:
  • secondo un primo orientamento, la sentenza pronunciata in pubblica udienza dopo la verifica della regolare costituzione delle parti non può essere ricondotta al “modello” dell’art. 469 c.p.p. ma va considerata sempre come sentenza dibattimentale, a prescindere dal nomen attribuitole dal giudice. Essa, secondo tale tesi, è pertanto appellabile;
  • per un secondo orientamento, invece, la sentenza di proscioglimento pronunciata nella fase che precede l’apertura del dibattimento è da considerare, per ciò solo, pre-dibattimentale e pertanto rientrante nel campo di applicazione dell’art. 469 c.p.p. In altri termini, secondo siffatta impostazione, la mera “collocazione” del proscioglimento nella fase anteriore alla formale apertura del dibattimento è condizione necessaria e sufficiente a renderlo inappellabile.

Nell’attesa del deposito della motivazione, è possibile intanto dichiarare composto tale contrasto alla luce della preferenza delle sezioni Unite per il primo orientamento.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.