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L'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi basta per ottenere il risarcimento del danno?

L'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi basta per ottenere il risarcimento del danno?
La lesione all'immagine determinata da un'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce un danno-conseguenza e va adeguatamente provato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20885 del 5 agosto 2019 ha dato risposta alla questione relativa al risarcimento del danno sollevata da una S.r.l. per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
In particolare, la S.r.l. “Antiche terme di San Teodoro” aveva ritenuto che la Banca di Roma avesse violato le regole di correttezza e buona fede, effettuando una segnalazione basata sull'appostazione a sofferenza di uno specifico rapporto di credito tra la Banca segnalante e la creditrice. Per la ricorrente, tale condotta non corrispondeva ai canoni di diligenza professionale, integrando un’ipotesi di responsabilità verso i correntisti.
Le Antiche terme di San Teodoro affermavano, inoltre, come l’accertamento della lesione all’onorabilità della persona determinasse in re ipsa il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
I giudici, tuttavia, nel confermare in parte la sentenza di Appello, hanno affermato che non è possibile ottenere il risarcimento del danno a causa della mera illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi. Non è possibile, nello specifico, allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita.
L’illegittima segnalazione rappresenta, infatti, soltanto la causa petendi della domanda risarcitoria, la quale va poi sostenuta con specifici e concreti elementi di prova.
La Corte di Cassazione, nell’escludere il risarcimento del danno in re ipsa come configurato dalla ricorrente, afferma al contrario che: “il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, costituisce pur sempre un danno - conseguenza, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n. 26972 - 26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”.
A nulla varrebbero le osservazioni della ricorrente per cui tale tipologia di danno andrebbe liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., se la stessa si è limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita, “attribuendole una deduzione generica e indeterminata, per di più contraddetta dall’affidamento mantenutole dalle altre Banche con cui l’attrice manteneva rapporti”.


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