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Guida in stato di ebbrezza: si applica una soglia di tolleranza sul risultato della rilevazione dell'etilometro?

Guida in stato di ebbrezza: si applica una soglia di tolleranza sul risultato della rilevazione dell'etilometro?
Il risultato del alcoltest tiene già conto della soglia di tolleranza riguardante la taratura dell'apparecchio, e, pertanto, il Giudice non può applicare nuovamente tale valore per valutare se il limite dettato dall'art. 186 C.d.S. sia stato o meno superato.
E’ dell’8 novembre 2017 una nuova interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di “guida in stato di ebbrezza”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Asti aveva assolto un imputato dal reato di “guida in stato di ebbrezza”, di cui all’art. 186 Codice della Strada.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Procuratore della Repubblica decideva di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza di assoluzione.

Secondo il Procuratore, infatti, l’operatore che aveva effettuato la contestazione avrebbe erroneamente applicato la soglia di tolleranza del 4%, in quanto tale valore riguarda “soltanto la taratura della strumentazione utilizzata, nel senso che quella soglia di tolleranza è intrinseca nell'apparecchiatura all'atto della sua calibratura iniziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento”.

Di conseguenza, secondo il Procuratore, “il risultato del test (…) tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell'apparecchio” e, pertanto, “non è consentito al Giudice applicarlo nuovamente per valutare se il limite dettato dall'art. 186 C.d.S. sia stato o meno superato”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al Procuratore ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Confermava la Cassazione, infatti, che “il risultato delle prove etilometriche tiene già conto del margine suindicato”, il quale, peraltro, “è espresso in milligrammi per litro e non in grammi per litro (così come, invece, indicato nella norma penale)”.

Evidenziava la Cassazione, inoltre, che “in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza” ed è l’imputato a dover fornire eventualmente la prova contraria all’accertamento, dimostrando “vizi od errori di strumentazione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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