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Guida in stato di ebbrezza: per l'alcoltest avete diritto di farvi assistere da un difensore

Guida in stato di ebbrezza: per l'alcoltest avete diritto di farvi assistere da un difensore
In tema di guida in stato di ebbrezza il conducente del veicolo deve essere avvertito, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia, della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Se vi chiedono di fare l’alcoltest ricordate che avete diritto di farvi assistere da un difensore!

A ribadirlo è stata, proprio di recente, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 6526 del 9 febbraio 2018.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “guida in stato di ebbrezza” (art. 186 cod. strada), in quanto il medesimo si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, a seguito di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.

Ritenendo la decisione ingiusta, il conducente in questione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, infatti, la condanna doveva ritenersi illegittima, in quanto, al momento del controllo etilico, egli non era stato avvisato di aver diritto di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.c.).

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal conducente condannato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, in tema di guida in stato di ebbrezza, il conducente del veicolo, deve essere avvertito, “nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia”, della facoltà di farsi assistere da un difensore, “anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento”.

Precisava la Corte, sul punto, che il sistema di garanzie previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. “scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento, per via strumentale (…) del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche”.

Secondo la Cassazione, dunque, la verifica tecnica del tasso alcolemico, “prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale” e “l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato”.

Ebbene, poiché, nel caso di specie, era stato accertato che il conducente non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dal medesimo proposto, annullando la sentenza impugnata “perchè il fatto non sussiste”.


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