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Fumatore cronico, hai diritto al risarcimento in caso di malattia, se non sei stato informato sui rischi: nuova sentenza

Fumatore cronico, hai diritto al risarcimento in caso di malattia, se non sei stato informato sui rischi: nuova sentenza
Con una recente ordinanza la Suprema Corte riconosce che, in assenza di adeguata informazione sui rischi, anche il produttore di tabacco può essere chiamato a rispondere dei danni da malattia, segnando uno spartiacque rispetto all’orientamento tradizionale incentrato sulla libera scelta del fumatore
Perdere un familiare a causa di una malattia dovuta al fumo è senz’altro doloroso e, fino ad ora, in casi simili la responsabilità giuridica dell’accaduto veniva attribuita alla persona che, liberamente, aveva scelto di fumare assumendosi così il rischio di ammalarsi.
Oggi però la Cassazione ha cambiato prospettiva: con una recente ordinanza ha statuito che, al verificarsi di determinati presupposti, può essere riconosciuta la responsabilità in capo all’azienda produttrice di tabacco per i danni causati.

Con l’ordinanza n. 13844 del 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di cassazione si è pronunciata su una controversia in cui gli eredi di una donna deceduta per carcinoma polmonare hanno chiesto il risarcimento dei danni nei confronti della British American Tobacco Italia S.p.A. Per gli eredi, infatti, la responsabilità dell’azienda conseguirebbe alla mancata informazione sui rischi connessi al consumo prolungato di sigarette.

Nel primo grado, il Tribunale aveva dato ragione agli eredi, riconoscendo la responsabilità del produttore. In appello, invece, la decisione era stata ribaltata: la Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità sulla base della scelta consapevole della fumatrice.
La Cassazione è però intervenuta cassando la sentenza d’appello, ritenendo che quella Corte non avesse valutato correttamente i rischi sottesi alla vendita di tabacco, che giuridicamente viene qualificata come un’“attività pericolosa”, ai sensi dell’art. 2050 del Codice civile.

L’elemento centrale della decisione consiste nel fatto che, come sottolinea la Corte, prima degli anni novanta non vi erano una informazione pubblica sistematica e certa sui rischi del fumo, né campagne di prevenzione forti, o norme restrittive. Per questo motivo, la donna deceduta - che aveva iniziato a fumare nel 1965 - non poteva avere una consapevolezza “specifica e informata” circa i rischi oncogeni derivanti dal fumo. Questo fatto incide sul giudizio sulla libertà e sulla coscienza della scelta del fumatore: non essendo stato adeguatamente informato sulle potenzialità dannose del fumo, non è possibile accertare se il fumatore abbia scelto di farlo con una reale consapevolezza dei gravi rischi per la salute in cui sarebbe incorso.

Nella propria decisione, la Cassazione richiama anche il dovere generale di solidarietà ex art. 2 della Costituzione, che impone agli operatori economici di non limitarsi al mero adempimento formale delle norme, ma di adottare un comportamento improntato a ragionevole cautela, protezione della salute altrui e trasparenza informativa.

Da questa pronuncia, consegue il riconoscimento di una responsabilità rafforzata per i produttori di beni potenzialmente pericolosi: non basta che un prodotto sia lecito, ma - se è “intrinsecamente dannoso” - il produttore può essere chiamato a rispondere anche se l’uso è volontario, quando l’informazione della pericolosità del prodotto non è stata adeguatamente veicolata al consumatore.

Oltre a ciò, la posizione assunta dalla Corte di Cassazione conferisce maggiore tutela agli eredi, i quali possano far valere diritti risarcitori qualora dimostrino che il produttore non abbia adempiuto ai propri obblighi informativi prima che il parente deceduto o malato iniziasse a fumare.

D’ora in poi, sarà quindi il produttore a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a limitare i rischi o, comunque, ad informare i consumatori con etichette, avvertenze, campagne informative, avvisi sanitari, rispetto dei limiti normativi, tali da mettere il consumatore in condizione di fare una scelta veramente informata.

Questa pronuncia segna uno spartiacque tra l’orientamento precedentemente adottato dalle corti, che poneva l’attenzione sulla libera scelta del consumatore, e la responsabilità dei produttori dei beni pericolosi, che non può ritenersi esclusa quando vi siano i presupposti indicati sopra. Dunque, per i produttori che operano in settori regolamentati e altamente sensibili, cresce l’obbligo di non trascurare l’informazione come elemento essenziale affinché la loro condotta sia giuridicamente lecita.

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