Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Donazione ai figli, è nulla senza il notaio, anche se lo fai tramite la banca: lo dice la Cassazione

Donazione ai figli, è nulla senza il notaio, anche se lo fai tramite la banca: lo dice la Cassazione
Donazioni di denaro via banca: la Cassazione chiarisce che per cifre ingenti serve il notaio, pena la nullità del trasferimento. Senza atto pubblico, scatta l'obbligo di restituzione delle somme, salvi i casi di modico valore proporzionati al patrimonio del donante
Quando si trasferiscono somme di denaro o titoli attraverso strumenti bancari, la maggior parte delle persone ritiene che la semplice operazione finanziaria sia sufficiente a rendere valido il passaggio patrimoniale. Tuttavia, non sempre è così. Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra donazione diretta e donazione indiretta e, soprattutto, i rischi di nullità quando manca la forma richiesta dalla legge. Con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, gli Ermellini hanno affrontato il caso di un trasferimento di denaro effettuato tramite delega bancaria, offrendo indicazioni fondamentali per comprendere quando è necessario l’intervento del notaio e quando, invece, si può fare a meno dell’atto pubblico.

La vicenda trae origine da una controversia ereditaria insorta a seguito del decesso di due coniugi, titolari di un conto corrente cointestato. L’erede universale di uno dei due conveniva in giudizio altri coeredi e una terza persona, sostenendo che quest’ultima si fosse appropriata indebitamente della somma di 100.000 euro, prelevata dal conto mediante abuso della delega bancaria. La convenuta, dal canto suo, giustificava il trasferimento come espressione di una liberalità ricevuta dai titolari del conto.

Dopo un primo grado favorevole alla convenuta, la Corte d’Appello di Milano ribaltava la decisione, condannandola alla restituzione della somma, in parte direttamente all’erede e in parte alla massa ereditaria. La questione giungeva così dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se quel trasferimento potesse effettivamente qualificarsi come donazione valida o se, al contrario, dovesse considerarsi privo di causa giustificativa.

Il punto centrale è proprio la qualificazione giuridica dell’operazione bancaria. La convenuta sosteneva che il prelievo fosse stato effettuato con il consenso dei coniugi e in esecuzione di una volontà liberale, mentre l’attore ne denunciava l’illegittimità, evidenziando l’assenza di una valida causa giustificativa e la mancanza di prova della donazione. La Corte d’Appello aveva ritenuto decisivo il fatto che, pur essendo formalmente autorizzata a operare sul conto, la delegata non avesse dimostrato in modo adeguato la sussistenza di una donazione valida, soprattutto in considerazione dell’ingente importo trasferito. Da qui la qualificazione del prelievo come indebito e la conseguente condanna alla restituzione.

In tale contesto, occorre precisare che l'operazione tecnica di bancogiro configura la banca come un mero mandatario incaricato dell’esecuzione di un ordine. Il trasferimento contabile, pertanto, rappresenta esclusivamente lo strumento esecutivo di un accordo sottostante che deve trovare la sua validità altrove. La formalità amministrativa del click o della firma sul modulo bancario non possiede, infatti, una forza giuridica tale da sanare il difetto di causa o di forma della donazione.

La Cassazione, in primo luogo, chiarisce che la questione non va inquadrata in termini di responsabilità aquiliana, bensì come indebita percezione di una somma priva di causa, con conseguente obbligo restitutorio. Con riferimento alla disciplina delle donazioni i giudici di legittimità statuiscono che, in presenza di una liberalità di importo significativo, non è sufficiente invocare una generica volontà di donare, ma è necessario rispettare la forma solenne dell’atto pubblico prevista dall’art. 782 del c.c., pena la nullità dell’atto stesso.

La Cassazione, inoltre, ha escluso la possibilità di qualificare l’operazione come donazione indiretta. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la sentenza precisa che il trasferimento di somme o strumenti finanziari tramite operazioni bancarie non integra automaticamente una liberalità indiretta. Al contrario, si tratta di una donazione “tipica” eseguita mediante strumenti indiretti, che resta soggetta all’obbligo della forma pubblica, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. Nel caso di specie, l’importo di 100.000 euro è stato ritenuto tutt’altro che modico, rendendo quindi indispensabile l’intervento del notaio per la validità dell’atto.

La valutazione della modicità del valore, quale unica deroga all'atto pubblico, non risponde a parametri monetari fissi, ma segue un criterio relativo. Essa deve essere rapportata alle condizioni economiche del donante, per cui ciò che, per un soggetto facoltoso, può apparire un’erogazione di scarso rilievo può, invece, configurare una donazione non modica se rapportata al patrimonio medio di un comune risparmiatore.

La Corte sottolinea, inoltre, che l’operazione bancaria – come l’emissione di un assegno circolare o il trasferimento tra conti – costituisce un mero mezzo di esecuzione, ma non può sostituire l’atto negoziale che realizza la liberalità. In altre parole, il movimento di denaro non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di una donazione valida, ma occorre un autonomo accordo, formalizzato secondo le prescrizioni di legge. In assenza di tale requisito, la somma trasferita deve essere restituita, in quanto manca un titolo a sostegno dell’operazione.

L'accertamento della nullità per difetto di forma comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire non solo il capitale originario, ma anche i frutti civili percepiti, quali cedole e dividendi maturati nel periodo di possesso precario. Va, inoltre, sottolineato che l'azione di nullità, essendo imprescrittibile, espone il patrimonio del beneficiario a contestazioni tardive non solo da parte dei coeredi, ma anche di eventuali creditori del donante, inclusi istituti di credito e amministrazione finanziaria, che potrebbero agire per far rientrare i titoli nell'asse patrimoniale originario.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.