La
NASpI - l'indennità di disoccupazione introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015 - spetta, in linea di principio, soltanto a chi perde il
lavoro in modo involontario. Le dimissioni volontarie, di norma, escludono il lavoratore da questa tutela. Esiste però un'eccezione: le
dimissioni per giusta causa, ovvero quelle rassegnate a fronte di un comportamento del datore di lavoro talmente grave da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto.
Con l'
ordinanza n. 5445 dell'11 marzo 2026, la
Corte di Cassazione ha affrontato un caso quanto mai concreto: un lavoratore che si era dimesso dopo che il proprio
datore di lavoro aveva omesso di versare i contributi previdenziali per 16 mesi consecutivi, fin dall'inizio del rapporto di lavoro. L'INPS aveva negato la NASpI, ritenendo che si trattasse di dimissioni volontarie prive dei requisiti necessari. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, e la vicenda è arrivata fino agli Ermellini.
La Cassazione ha dato ragione al lavoratore in modo netto. I giudici hanno chiarito che
il versamento dei contributi previdenziali è un obbligo del contratto di lavoro, non una semplice formalità amministrativa.
La sua violazione reiterata e prolungata nel tempo costituisce una grave inadempienza contrattuale, lesiva dei principi di
buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, sanciti dagli articoli
1175 e
1375 del Codice Civile. In presenza di tali presupposti, le dimissioni sono da considerarsi pienamente giustificate e, quindi,
il lavoratore ha diritto ad accedere alla NASpI come se avesse perso il lavoro involontariamente.
Un elemento decisivo nella valutazione della Corte è stata proprio la durata e la sistematicità dell'omissione contributiva: non si trattava di un episodio isolato, né di un ritardo occasionale, ma di un inadempimento protratto per oltre un anno dall'inizio stesso del rapporto. Questo ha reso evidente come il comportamento del datore non fosse frutto di una difficoltà contingente, ma di una condotta strutturalmente scorretta, tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il dipendente.
NASpI e assegno di invalidità: nessuna scadenza per scegliere
Il secondo pronunciamento della Cassazione - ordinanza n. 5414 dell'11 marzo 2026 - riguarda una situazione diversa, ma altrettanto rilevante: il rapporto tra la NASpI e l'assegno ordinario di invalidità, la prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo.
La normativa vigente prevede che, qualora un lavoratore già titolare dell'assegno di invalidità maturi anche il diritto alla NASpI, non possa percepire entrambe le prestazioni contemporaneamente: deve scegliere. Questo principio di incompatibilità è pacifico. Ciò che non era chiaro - e su cui si è consumata la
controversia - era entro quando questa scelta dovesse essere effettuata.
Nel caso esaminato dalla Corte, il lavoratore aveva presentato domanda di NASpI mentre percepiva già l'assegno di invalidità, ma aveva espresso la propria opzione per una delle due prestazioni dopo aver presentato la domanda, e non contestualmente ad essa come indicato dalla circolare INPS n. 138/2011. L'Istituto aveva ritenuto tardiva la scelta e presentato ricorso, sostenendo che il termine fissato dalla propria circolare avesse carattere vincolante.
La Cassazione ha respinto questa interpretazione in modo deciso. I giudici hanno sottolineato che
nessuna norma di legge stabilisce un termine perentorio entro cui il lavoratore debba esercitare l'opzione tra NASpI e assegno di invalidità. Una circolare amministrativa dell'INPS - atto interno privo di forza di legge - non può creare obblighi e decadenze a carico dei cittadini laddove la legge non li prevede. Di conseguenza,
il lavoratore che si trova nella condizione di poter scegliere tra le due prestazioni conserva tale facoltà anche dopo aver già presentato domanda per la NASpI, senza incorrere in alcuna decadenza per il solo fatto di non aver manifestato la propria preferenza in fase di presentazione della richiesta.
Cosa cambia nella pratica: diritti più forti per i lavoratori
Le due ordinanze della Cassazione, lette insieme, delineano un orientamento coerente e favorevole alla tutela del lavoratore. Da un lato, si riconosce che il mancato versamento dei contributi non è una questione solo "burocratica": incide direttamente sulla posizione previdenziale del dipendente, sul suo futuro pensionistico, sulla sua protezione sociale, ed è quindi grave abbastanza da giustificare la rottura del rapporto di lavoro con tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il diritto alla NASpI.
Dall'altro lato, si afferma con chiarezza che
le circolari INPS non possono sostituirsi alla legge nel disciplinare i diritti dei lavoratori, e che l'esercizio di un'opzione tra prestazioni previdenziali non può essere vanificato da termini interni all'Istituto che il
legislatore non ha mai previsto.