Con l'ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio che tutti i lavoratori coinvolti in piani di riorganizzazione aziendale dovrebbero conoscere bene: la Naspi spetta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l'accordo con cui un lavoratore accetta di lasciare l'azienda in cambio di un incentivo economico non è sufficiente a garantire l'indennità di disoccupazione.
Non si tratta di una sentenza rivoluzionaria, anzi. La Cassazione stessa precisa che la decisione si limita ad applicare in modo lineare il dato normativo vigente, rimettendo ordine rispetto a interpretazioni che, nel tempo, si erano fatte troppo "creative". La Naspi è una prestazione con presupposti rigidi, e nessuna circostanza di contorno - per quanto comprensibile sul piano umano o economico - può sostituire il requisito formale del licenziamento.
Il caso: una lavoratrice, un accordo sindacale e una brutta sorpresa dall'INPS
La vicenda al centro della pronuncia riguarda una lavoratrice che, nel contesto di una riorganizzazione aziendale, aveva concordato la fine del proprio rapporto di lavoro mediante una risoluzione consensuale, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all'esodo. Apparentemente tutto in regola: l'accordo era stato sottoscritto nelle forme previste, con tanto di presenza sindacale a garanzia.
La lavoratrice aveva, quindi, iniziato a percepire la Naspi. Ma l'INPS, a seguito di verifiche, aveva chiesto la restituzione delle somme erogate, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge. Il motivo? Mancava la lettera di licenziamento. I giudici di merito, in un primo momento, le avevano dato ragione, valorizzando il contesto organizzativo e ritenendo che la cessazione fosse, nella sostanza, riconducibile a una scelta datoriale. La Cassazione, però, ha ribaltato questa lettura.
Perché il licenziamento formale non è un dettaglio burocratico
La Corte ha chiarito che, nel caso esaminato, non vi è stato alcun licenziamento, neppure nella forma proceduralizzata prevista dall'articolo 7 della legge n. 604/1966. Le parti avevano semplicemente e liberamente concordato la risoluzione del rapporto: uno scenario molto diverso da quello in cui l'incentivo all'esodo si colloca a valle di un licenziamento già intimato o formalmente avviato, che viene poi definito in via conciliativa. In quest'ultimo caso - che è il più comune nella prassi - il presupposto del licenziamento consente di ritenere integrato lo stato di disoccupazione involontaria, richiesto dalla legge per l'accesso alla Naspi.
La Cassazione ha poi censurato il ricorso all'analogia operato dai giudici di merito, sottolineando che non esiste alcun vuoto normativo da colmare. L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina espressamente i casi in cui la Naspi può essere riconosciuta anche in presenza di una risoluzione consensuale, ipotesi circoscritte e ben definite. Estendere tale disciplina a situazioni diverse, solo perché inserite in un contesto di ristrutturazione, significa forzare la norma in modo che la Corte non può accettare.
C'è poi un elemento di coerenza sistemica, che la sentenza richiama espressamente: la Naspi è finanziata anche attraverso il cosiddetto "ticket licenziamento", un contributo che grava sui datori di lavoro nei casi di interruzione unilaterale del rapporto. Ammettere il beneficio anche quando il licenziamento non c'è mai stato significherebbe sganciare la prestazione dal suo stesso meccanismo di finanziamento, alterando l'equilibrio dell'intero sistema previdenziale.
Cosa devono sapere i lavoratori prima di firmare
La pronuncia della Cassazione offre un'indicazione pratica molto netta, che vale come avvertimento per chiunque si trovi davanti a una proposta di uscita incentivata: la sequenza degli atti è decisiva, e non è un dettaglio su cui si può glissare.
Se il lavoratore vuole preservare il diritto alla Naspi, deve assicurarsi che la cessazione del rapporto sia formalmente e inequivocabilmente riconducibile a un licenziamento. Un accordo economicamente vantaggioso, siglato in sede sindacale e inserito in un piano di riorganizzazione aziendale, non basta. Senza quella lettera, il rischio concreto è di ritrovarsi non solo senza l'indennità, ma anche con l'obbligo di restituire le somme già percepite, come accaduto nel caso esaminato dalla Corte.