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Diritto di opzione nelle società per azioni

Diritto di opzione nelle società per azioni
La Corte di Cassazione ha confermato che il diritto di opzione del socio può essere limitato in presenza di un interesse particolare.
La questione vagliata della Suprema corte ha ad oggetto l'azione di responsabilità proposta da una società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società per azioni. La s.r.l. deteneva il 40% del capitale sociale della società per azioni.
Con tale azione, la s.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni derivati dall'esecuzione di una delibera assembleare rivolta alla ricapitalizzazione della società al fine del ripianamento delle perdite con previsione di un diritto di opzione per l'acquisto delle azioni di nuova emissione da esercitarsi entro un termine inferiore a quello previsto dall'art. 2441, comma 2, codice civile.

La difesa della s.r.l. ha sostenuto che il diritto di opzione dei soci fosse stato limitato. Infatti era stato previsto un termine inferiore a quello legale di 30 giorni e la s.r.l. non era riuscita ad acquisire le azioni necessarie per mantenere un'identica partecipazione nella s.p.a.
Secondo quanto prospettato dalla s.r.l, il termine inferiore a quello legale avrebbe dovuto essere indicato nel verbale assembleare contestualmente alle ragioni sostanziali per poter derogarvi.

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3779 pubblicata in data 8 febbraio 2019 della Prima Sezione Civile, ha rigettato il ricorso e statuito il seguente principio di diritto: «affinché, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (nel testo applicabile ratione temporis), sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio, non è necessario che tale sacrificio costituisca l'unico inderogabile mezzo per realizzare l'interesse della società, ma è sufficiente che, in presenza di un interesse di particolare natura ed intensità, nella scelta del modo di realizzare l'aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevolmente più conveniente».

Si precisa che l'art. 2441 ("Diritto di opzione") cod. civ. è stato modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Nel testo previgente alla modifica stabiliva: "L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta".


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