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Il diritto fondamentale al mantenimento alle relazioni familiari del detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all’art. 41 bis

Il diritto fondamentale al mantenimento alle relazioni familiari del detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all’art. 41 bis
Il reo sottoposto a regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. mantiene il diritto al colloquio con i familiari, anche se sottoposti al medesimo regime carcerario.
Con la pronunzia n. 48956 del 28 ottobre 2022 (depositata in data 23 dicembre 2022), la Corte di Cassazione, sezione penale, ha ribadito la centralità del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all' art. 41 della l. sull'ordinamento penitenziario al mantenimento delle relazioni familiari, pur se sottoposti al medesimo regime restrittivo. Trattasi, difatti, di diritto fondamentale, espressione della personalità del detenuto, il quale, sebbene tale, resta al contempo cives, e pertanto titolare di diritti.

All’interno della sentenza in esame, la giurisprudenza ha nuovamente chiarito che il diritto del detenuto alla preservazione delle relazioni familiari non è sacrificabile sull’altare della prevenzione: in altri termini, non è possibile per mere esigenze preventive (ossia, al fine di evitare condotte delinquenziali reiterate, attraverso l’ausilio dei familiari colloquianti) vietare al singolo detenuto, sebbene in regime carcerario speciale (ex art. 41 bis ord. Pen.), di continuare ad intrattenere le relazioni familiari. Il detenuto in regime speciale mantiene il diritto di vedere ed interloquire con i parenti più stretti, sebbene attraverso modalità di video sorveglianza controllate.

Secondo l'ultimo filone della giurisprudenza di legittimità, si afferma la necessità di operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze preventive dello Stato e quelle personali del detenuto: in particolare, è comunque possibile sacrificare le esigenze personali del detenuto in nome della sicurezza collettiva; tuttavia, non è possibile dequotare le stesse completamente, a seguito della necessità di garantire la prevenzione della condotta penalmente rilevante (Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2021, n. 29007).

Alla luce di suddette premesse, si deduce che la Corte di Cassazione, in tal sede, si pone in linea di continuità con un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ribadisce il diritto del detenuto ex art. 41 bis Ord. Pen. ad intrattenere ogni forma di stretto rapporto familiare, tanto genitoriale quanto parentale (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2022, n. 31634). In particolare, se il detenuto è genitore, ha diritto di vedere e parlare con i figli, specie se minori. In particolare, per questi ultimi l'ordinamento garantisce il diritto di vedere e frequentare (sebbene secondo i limiti della detenzione) la figura genitoriale detenuta, al fine di non coltivare, e non interrompere, i rapporti familiari ([[2Cost]]).
Il detenuto conserva anche il diritto di vedere ed interloquire con i soggetti familiari stretti (genitori, fratelli e/o sorelle), sia se questi ultimi siano in stato di libertà, che di detenzione: la giurisprudenza di legittimità, in particolare, ad oggi riconosce il diritto del detenuto ex art. 41 bis Ord. Pen. ad interloquire anche con familiari sottoposti a medesimo regime carcerario, sia per via telefonica che de visu (Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2014, n. 7654).

Il riconoscimento del diritto alla continuazione dei rapporti familiari trova giustificazione anche nella voluntas legis, essendo che il paragrafo 16. 2 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, in relazione ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., dispone che “eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione”. Pertanto, secondo la disposizione normativa, la direzione di istituto carcerario può concedere il colloquio dall’internato con i familiari, ovvero negarlo in caso di situazioni di pericolo, ovvero per ragioni special preventive, previo assenso della magistratura di sorveglianza, nonché della Direzione distrettuale antimafia.

La giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo, in suddette limitate forme, la continuità dei rapporti familiari dell'internato, pone a questi stringenti limiti procedurali: il detenuto ex art. 41 bis Ord. Pen., difatti, non è completamente libero di frequentare l’ambiente familiare, essendo comunque necessario, per esigenze preventive, controllare e monitorare le conversazioni tenute ([[27cost.]]). In particolare, se avvengono de visu (attraverso incontri ravvicinati), è necessario che nel luogo dei colloqui siano presenti gli addetti appartenenti alle Forze dell’ordine, i quali hanno l’obbligo di intervenire, ovvero informare il Pubblico ministero, in caso di movimenti sospetti e/o conversazioni ambigue. Anche nelle mere conversazioni telefoniche, che si svolgano a distanza, è necessario il controllo vocale della telefonata da parte del soggetto appartenente alla forma dell’Ordine, il quale avrà l’obbligo di comunicare eventuali messaggi in codice intercettati.


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