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Il diritto della clientela alla consegna della documentazione bancaria: il fideiussore

Il diritto della clientela alla consegna della documentazione bancaria: il fideiussore
Anche il fideiussore ha il diritto di richiedere ed ottenere la documentazione bancaria secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario.
E’ quanto riconosciuto dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 1069/2015.
Tale diritto trova il suo fondamento, da un lato, nell’art. 119, IV T.U.B. (che consente al cliente di ottenere entro 90 giorni copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, a proprie spese) e, dall’altro lato, nel dovere generale di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 375 del c.c.

Secondo la giurisprudenza costante, si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo autonomo, che ha il suo fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede.

In particolare, l’art. 119 del T.U.B. deve essere interpretato, secondo la sua ratio ispiratrice, come inteso a permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche pattuite e quelle applicate dalla banca nel corso del rapporto.
Il Giudice ha, quindi, precisato che l’art. 119 T.U.B. non deve essere inteso in senso letterale e, pertanto, il cliente, né deve indicare singole operazioni (altrimenti gli verrebbe imposto un onere “diabolico” di individuarle con precisione), né è tenuto a rendere note le ragioni per le quali abbia richiesto il rilascio della documentazione.

Tanto premesso, il Tribunale di Prato ha concluso affermando che i citati principi sono applicabili anche al fideiussore, che ha analogamente il diritto di chiedere ex art. 119 T.U.B. il rilascio di copia di documenti inerenti il debitore principale.

Infatti, “dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito; che tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, che si pone rispetto all’obbligazione principale garantita in rapporto di accessorietà e dipendenza; che dunque, se si considera che proprio in virtù di tale dipendenza, il fideiussore ha diritto, ai sensi dell’art. 1945 del c.c., di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore (…) non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell’art. 119, co. 4, T.U.B.”.E’ quanto riconosciuto dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 1069/2015.


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