Il caso esaminato riguardava una collaboratrice scolastica che - dopo aver ottenuto una giornata di ferie - ha trasmesso una certificazione medica relativa a un'assenza per malattia di quattro giorni, comprendente anche il giorno già autorizzato come ferie.
La disciplina da seguire in queste circostanze parte da un principio fondamentale previsto dall'art. 36 Cost., che qualifica il diritto alle ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore. Come è noto, finalità delle ferie non è soltanto quella di consentire un'interruzione dell'attività lavorativa, ma soprattutto di garantire il recupero delle energie psicofisiche.
Ebbene, in materia le regole specifiche sono contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale scolastico. In particolare, l'art. 13 del Ccnl Comparto Istruzione e Ricerca disciplina la fruizione delle ferie del personale a tempo indeterminato, compreso il personale ATA. Il contratto prevede una programmazione preventiva dei periodi di ferie e limita le ipotesi in cui esse possono essere rinviate o sospese.
Ci si chiede quando la malattia sospende le ferie. Il chiarimento fornito da ARAN riguarda soprattutto il comma 13 dell'articolo appena citato, che individua le condizioni necessarie affinché la malattia interrompa il periodo di riposo previsto annualmente. Ebbene, secondo la disciplina contrattuale, la sospensione delle ferie si verifica soltanto in presenza di:
- malattia adeguatamente documentata;
- ricovero ospedaliero oppure assenza per malattia protratta per più di tre giorni;
- comunicazione tempestiva all'amministrazione, necessaria per consentire i controlli previsti.
Nel caso concreto analizzato dall'ARAN, la collaboratrice scolastica aveva opportunamente trasmesso una certificazione medica relativa a quattro giorni di assenza, comprendenti anche una giornata già autorizzata come ferie. Poiché la durata della sua malattia superava la soglia dei tre giorni prevista dal contratto collettivo di riferimento, l'orientamento applicativo chiarisce che:
- la sua giornata di ferie deve essere sospesa;
- l'intero periodo va considerato assenza per malattia;
- il giorno di ferie non fruito resterà nella disponibilità della dipendente.
Un elemento di rilievo generale, evidenziato dall'Agenzia, riguarda l'accennata tempestività della comunicazione. In casi come questi, ogni segreteria scolastica deve infatti essere messa nelle condizioni di acquisire la documentazione sanitaria, effettuare gli eventuali controlli sulla durata dell'assenza e registrare correttamente l'assenza nel sistema amministrativo. Ecco perché la mancata o tardiva comunicazione potrebbe incidere sulla corretta gestione dell'evento e sulla possibilità di riconoscere la sospensione delle ferie, pur in presenza di problemi di salute. Se e quando risultano integrati gli accennati requisiti previsti dal contratto del comparto, il periodo dovrà essere trattato come assenza per malattia e non come ferie.
Concludendo, il chiarimento ARAN conferma un principio applicabile alla generalità dei rapporti lavorativi: nel comparto scuola la malattia sospende le ferie soltanto in presenza delle condizioni previste dal Ccnl di riferimento. Per il personale ATA, il superamento dei tre giorni di assenza rappresenta l'elemento chiave affinché il periodo feriale sia interrotto e trasformato in assenza per malattia.
In questo modo, viene tutelata la finalità costituzionale delle ferie, che devono garantire un effettivo recupero psicofisico del lavoratore e non coincidere con uno stato di malattia che impedisce il reale godimento del riposo.