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Dipendenti pubblici, da oggi non ti spetta più il buono pasto automaticamente, ma possono negartelo: nuova sentenza

Dipendenti pubblici, da oggi non ti spetta più il buono pasto automaticamente, ma possono negartelo: nuova sentenza
Il buono pasto costituisce un diritto automatico e incondizionato per i dipendenti garantito in ogni caso? Scopriamo insieme cosa dice la Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 5477 dell'11 marzo 2026 la Suprema Corte torna ad affrontare la questione dei buoni pasto e del servizio mensa nel comparto Regioni ed enti locali, chiarendo che tali benefici non costituiscono un diritto automatico per i dipendenti.

La disciplina relativa ai buoni pasto – sembra utile ricordare - è contemplata dal regolamento del Ministero dello Sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017. La normativa richiamata definisce il buono pasto come "un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono" e utilizzabile "esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

La normativa deve, inoltre, essere letta congiuntamente con gli accordi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale che, generalmente, disciplinano l’erogazione dei buoni pasto nel proprio settore di riferimento.

Il fine dei buoni pasto è quello di garantire il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa al lavoratore, obbligato a rendere la prestazione in un orario comprensivo della fisiologica pausa pranzo e in un luogo diverso dalla sede in cui viene svolto il lavoro.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza, il buono pasto non ha natura retributiva e non rappresenta un beneficio che viene attribuito di per sé, ma è finalizzato a consentire al dipendente, laddove non sia previsto un servizio mensa, un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro (cfr. Cass., sent. n. 14388/2016).

Sino ad oggi, dunque, i giudici hanno attribuito ai buoni pasto un carattere assistenziale, volto a garantire una "finalità conciliativa tra le esigenze dell’organizzazione del lavoro con le esigenze quotidiane del lavoratore".

La medesima Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 16135 del 28 luglio 2020, ha addirittura attribuito alla corresponsione del buono pasto "una unilaterale revocabilità da parte del datore di lavoro", in tutti quei casi in cui non si ravvisino più le condizioni di agevolazione nell’ambiente lavorativo, che sono il presupposto per l’erogazione del servizio.

Data questa premessa, il diritto automatico ai buoni pasto viene meno in queste situazioni:
  • domeniche non lavorative e giornate festive non lavorate;
  • permessi di lavoro di una giornata intera;
  • permessi per la Legge 104 di una giornata intera;
  • periodi di aspettativa;
  • congedi per maternità facoltativa;
  • congedi per malattia e infortunio;
  • giornate di sciopero;
  • permessi sindacali;
  • giorni di ferie.

Adesso, con la sentenza n. 5477/2026, la Suprema Corte ritorna ad affrontare la questione dei buoni pasto e del servizio mensa nel comparto Regioni ed enti locali, chiarendo che tali benefici non costituiscono un diritto automatico per i dipendenti: in altre parole non rappresentano diritti soggettivi dei lavoratori, ma strumenti che le amministrazioni possono attivare nei limiti delle risorse disponibili.

La decisione si basa sull’interpretazione dell’articolo 45 del CCNL del 14 settembre 2000, il quale prevede che le amministrazioni possano istituire un servizio mensa o riconoscere buoni pasto sostitutivi, senza però imporre alcun obbligo in tal senso. La scelta, infatti, rientra nella discrezionalità degli enti, che devono valutare aspetti organizzativi, disponibilità finanziarie e risultati del confronto sindacale.

La Corte respinge quindi l’idea che esista comunque un diritto dei lavoratori a tali benefici, lasciando all’amministrazione solo la scelta delle modalità di erogazione. Una simile interpretazione, secondo i giudici, non sarebbe coerente né con il testo della norma né con l’equilibrio - definito dalla contrattazione collettiva - tra tutela dei dipendenti e vincoli di finanza pubblica.Viene, inoltre, evidenziato come la disciplina attuale abbia superato quella precedente, prevista dal D.P.R. n. 347 del 1983, che attribuiva maggiore rilievo all’istituzione delle mense. Con la contrattualizzazione del pubblico impiego, infatti, tali strumenti sono stati subordinati a valutazioni di opportunità e sostenibilità economica.


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