Questo documento, che recepisce le disposizioni contenute nella legge di bilancio per l’anno 2026, interviene su una questione di estrema rilevanza, ovvero il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle indennità ai principi di tempestività sanciti dalla Corte Costituzionale.
La novità è rappresentata dalla riduzione del periodo di attesa per la liquidazione, che passa dai precedenti 12 mesi a 9 mesi. Tale contrazione temporale trova applicazione specifica per tutti i dipendenti pubblici che matureranno i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o per il collocamento a riposo d'ufficio a partire dal 1° gennaio 2027. La circolare specifica che, per coloro che hanno già maturato o matureranno tali requisiti entro il 31 dicembre 2026, rimane invece in vigore il termine ordinario di 12 mesi, a cui si aggiunge il consueto intervallo di 90 giorni concesso all’ente previdenziale per l’espletamento delle procedure amministrative.
Le tempistiche di erogazione, tuttavia, variano in base alla causa che determina la cessazione del rapporto di lavoro. Mentre per i casi di inabilità o decesso del dipendente la legge impone un termine accelerato di 105 giorni, nelle ipotesi di risoluzione volontaria del rapporto, come le dimissioni o il licenziamento, il termine di attesa rimane fissato a 24 mesi.
In questo quadro normativo si inserisce anche la complessa gestione di chi accede al trattamento pensionistico tramite regimi sperimentali o anticipati come Quota 100 o la Pensione Anticipata Flessibile. Per queste categorie, il termine per il pagamento del TFR non inizia a decorrere dal giorno dell’effettiva uscita dal lavoro, bensì dal momento in cui il soggetto avrebbe teoricamente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, secondo i criteri ordinari stabiliti dalla riforma Fornero.
Un altro aspetto che la circolare conferma senza variazioni sostanziali è quello della rateizzazione degli importi dovuti. La liquidazione del trattamento avviene, infatti, in un'unica soluzione esclusivamente per le somme che non superano la soglia dei 50.000 euro lordi. Qualora l'ammontare complessivo sia compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro, l'amministrazione procede all'erogazione in due tranches annuali, dove la prima è pari alla soglia minima e la seconda copre la parte rimanente. Per i crediti che eccedono i 100.000 euro, il pagamento viene ulteriormente dilazionato in tre rate annuali, con un intervallo di 12 mesi tra il versamento della prima quota e quelli successivi.