Il TFS (Trattamento di Fine Servizio) - sembra utile rammentare - è la liquidazione che spetta a chi ha lavorato nel pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2000. Dopo quella data, per i neoassunti è entrato in gioco il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), simile nella logica ma diverso nelle modalità di calcolo.
Il TFR costituisce un elemento della retribuzione, la cui erogazione è quindi differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo il regime normativo, il lavoratore pubblico dipendente, entro sei mesi dall'assunzione, può decidere di:
Il TFR costituisce un elemento della retribuzione, la cui erogazione è quindi differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo il regime normativo, il lavoratore pubblico dipendente, entro sei mesi dall'assunzione, può decidere di:
- destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
- non decidere nulla. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti.
A partire dal 1° luglio 2026, per i neoassunti del settore privato scatterà invece l'adesione automatica alla previdenza complementare, se non esprimono la propria scelta entro 60 giorni dall'assunzione. Il nuovo sistema, denominato “silenzio assenso”, introduce un cambiamento radicale rispetto all’attuale disciplina: mentre oggi è il dipendente a dover esprimere esplicitamente la scelta di aderire alla previdenza complementare, dal 2026 l’adesione diventerà la regola, salvo diversa volontà manifestata dal lavoratore.
È stata, inoltre, estesa la platea delle aziende che dovranno conferire il TFR al fondo INPS: anche i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti, saranno obbligati a versare al fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. Dal 2032 l’obbligo sarà esteso alle aziende da 40 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2027, con la nuova previsione della legge di bilancio 2026, si riduce poi da 12 a 9 mesi il termine per il pagamento del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, o per il collocamento a riposo legato all’anzianità massima prevista dalle diverse amministrazioni.
La misura arriva in risposta alla sentenza n. 130 del 2023 della Corte Costituzionale, che chiedeva un intervento volto ad abbreviare i tempi di liquidazione delle indennità di fine rapporto e delle altre somme ad esse equiparate.
La misura interesserà 30.122 dipendenti pubblici che andranno in pensione di vecchiaia, come indicato nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2026, e genererà per lo Stato un maggior gettito stimato in 22,6 milioni di euro.
L'indennità di buonuscita rappresenta, da anni, uno dei nodi più controversi del mercato del lavoro italiano. Nel settore privato, il TFR viene generalmente corrisposto in tempi brevi, spesso subito alla cessazione del rapporto o comunque entro pochi mesi. Nel pubblico, invece, l’attesa può protrarsi a lungo. Ma perché questa disparità?
Invero, per esigenze di bilancio, lo Stato ha dovuto progressivamente rinviare il pagamento della buonuscita, trasformandola di fatto in un credito esigibile solo dopo lunghi intervalli e, in molti casi, attraverso pagamenti rateizzati quando l’importo supera determinate soglie: le liquidazioni, ad oggi, continuano ad essere corrisposte in un’unica soluzione per importi fino a 50.000 euro, in due rate per somme fino a 100.000 euro e in tre rate per importi superiori.
È stata, inoltre, estesa la platea delle aziende che dovranno conferire il TFR al fondo INPS: anche i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti, saranno obbligati a versare al fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. Dal 2032 l’obbligo sarà esteso alle aziende da 40 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2027, con la nuova previsione della legge di bilancio 2026, si riduce poi da 12 a 9 mesi il termine per il pagamento del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, o per il collocamento a riposo legato all’anzianità massima prevista dalle diverse amministrazioni.
La misura arriva in risposta alla sentenza n. 130 del 2023 della Corte Costituzionale, che chiedeva un intervento volto ad abbreviare i tempi di liquidazione delle indennità di fine rapporto e delle altre somme ad esse equiparate.
La misura interesserà 30.122 dipendenti pubblici che andranno in pensione di vecchiaia, come indicato nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2026, e genererà per lo Stato un maggior gettito stimato in 22,6 milioni di euro.
L'indennità di buonuscita rappresenta, da anni, uno dei nodi più controversi del mercato del lavoro italiano. Nel settore privato, il TFR viene generalmente corrisposto in tempi brevi, spesso subito alla cessazione del rapporto o comunque entro pochi mesi. Nel pubblico, invece, l’attesa può protrarsi a lungo. Ma perché questa disparità?
Invero, per esigenze di bilancio, lo Stato ha dovuto progressivamente rinviare il pagamento della buonuscita, trasformandola di fatto in un credito esigibile solo dopo lunghi intervalli e, in molti casi, attraverso pagamenti rateizzati quando l’importo supera determinate soglie: le liquidazioni, ad oggi, continuano ad essere corrisposte in un’unica soluzione per importi fino a 50.000 euro, in due rate per somme fino a 100.000 euro e in tre rate per importi superiori.
Una strategia che ha alleggerito la pressione immediata sulle finanze pubbliche, ma che ha scaricato il peso dell'attesa sui lavoratori.
Per aggirare questi ritardi, dal 2020 è stato possibile richiedere alle banche un anticipo fino a 45 mila euro sul TFS. Si tratta di un prestito garantito, perché coperto dallo stesso credito vantato nei confronti dello Stato. Tuttavia, anche questa soluzione presenta limiti significativi: si fa riferimento al pagamento di interessi legati al rendimento dei titoli di Stato, il cosiddetto rendistato. Negli ultimi anni questo parametro ha superato stabilmente il 3%, rendendo l'operazione tutt'altro che conveniente. In sostanza, per ottenere in tempi ragionevoli ciò che spetta di diritto, il pensionato è costretto a pagare.
Adesso, la nuova previsione di riduzione dei tempi dei pagamenti determina, però, la perdita dell'agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 4/2019, che prevedeva una riduzione dell'imposta sul TFR fino a 50.000 euro, con aliquote decrescenti al crescere del ritardo nel pagamento:
- 1,5 punti percentuale dopo 12 mesi dalla cessazione;
- 3 punti dopo 24 mesi;
- 4,5 punti dopo 36 mesi;
- 6 punti dopo 48 mesi;
- 7,5 punti dopo 60 mesi.
Poiché i nuovi tempi non superano più i 12 mesi, il beneficio fiscale viene azzerato automaticamente.
Secondo la CGIL, ciò rappresenta una beffa ai danni dei lavoratori pubblici. Il mancato sconto fiscale comporterà un taglio fino a 750 euro, variabile in base al valore della liquidazione.
C’è, infine, un ulteriore fattore critico: lo slittamento dell’efficacia al 2027. I benefici, di fatto, sono rinviati nel tempo e non riguarderanno chi è già vicino alla pensione o ne ha appena maturato i requisiti. Per questa fascia di lavoratori, la riforma rischia di restare l’ennesima promessa non mantenuta.