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Detrazioni fiscali 2026, perdi il bonus affitto se l'azienda ti rimborsa anche un solo mese: ecco come tutelarti

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Detrazioni fiscali 2026, perdi il bonus affitto se l'azienda ti rimborsa anche un solo mese: ecco come tutelarti
Il bonus affitto erogato dal datore di lavoro come fringe benefit in busta paga non può essere cumulato con la detrazione fiscale prevista nel modello 730
Se nel 2025 hai ricevuto un rimborso – totale o anche solo parziale – delle spese di locazione tramite fringe benefit (entro i limiti di 1.000, 2.000 o 5.000 euro a seconda dei casi), devi sapere che perdi il diritto alla detrazione sull’affitto nella dichiarazione dei redditi 2026.

La regola è rigida: la detrazione spetta solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Se l’azienda rimborsa anche solo una parte dell’affitto, quel costo non si considera più sostenuto interamente dal lavoratore: quindi l’agevolazione fiscale non è più applicabile.
Il problema nasce dal fatto che la detrazione per l’affitto è forfettaria (cioè fissa e non proporzionata alla spesa sostenuta). Questo significa che, anche in caso di rimborso parziale – ad esempio una sola mensilità – si rischia di perdere completamente il beneficio fiscale, pur avendo pagato di tasca propria il resto dell’anno. Una situazione considerata poco coerente, su cui però non sono ancora arrivati chiarimenti ufficiali.
Diverso il caso degli interessi sul mutuo: qui la detrazione è calcolata in percentuale sulla spesa effettiva (19% fino a 4.000 euro), quindi è possibile detrarre comunque la parte rimasta a proprio carico, anche se c’è stato un rimborso parziale.

Si ricorda che il sostegno all’affitto si compone di diverse misure, rivolte a categorie specifiche e con regole differenti.
Dal 2026 è stato introdotto un nuovo fondo nazionale da 20 milioni di euro annui, destinato ai genitori separati o divorziati che non hanno più la casa familiare e hanno figli fiscalmente a carico fino a 21 anni. Si tratta di un aiuto mirato a chi, dopo la separazione, deve sostenere nuovi costi abitativi.
Resta confermato anche il bonus affitto per i giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti. In questo caso è prevista una detrazione Irpef pari al 20% del canone di locazione, fino a un massimo di 2.000 euro, per chi ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro e vive in un’abitazione diversa da quella dei genitori. L’agevolazione può essere utilizzata per un massimo di quattro anni consecutivi, purché vengano rispettati tutti i requisiti.
Un’altra misura riguarda i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro. Il bonus è pensato soprattutto per i neoassunti nel 2025 che spostano la residenza in un comune distante almeno 100 chilometri. In questo caso il datore di lavoro può riconoscere un rimborso esentasse fino a 5.000 euro l’anno, per un massimo di due anni, a copertura dell’affitto dell’abitazione principale e di alcune spese di manutenzione. Non è richiesto l’ISEE, ma è previsto un limite di reddito individuale pari a 35.000 euro annui.

Per chi viene assunto nel 2026, però, questa agevolazione “rafforzata” non è più prevista. Si applicano invece le regole ordinarie dei fringe benefit: l’esenzione fiscale resta fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e sale a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico.

Nel complesso, quindi, le misure coprono situazioni diverse (giovani, famiglie separate, lavoratori in mobilità), ma è importante fare attenzione alla compatibilità tra bonus e detrazioni fiscali, perché in alcuni casi – come per i fringe benefit sull’affitto – non è possibile cumulare più agevolazioni sugli stessi costi.

Infine, è fondamentale conservare tutta la documentazione. In sede di controlli, i dati della Certificazione Unica permettono all’Agenzia delle Entrate di verificare se sono stati ricevuti fringe benefit. Se si richiede la detrazione sull’affitto, bisogna poter dimostrare che eventuali benefit ricevuti riguardavano altre spese (come bollette) e non il canone di locazione, altrimenti si rischia la restituzione del beneficio con sanzioni e interessi.


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