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Non commette "appropriazione indebita" chi ha avuto i soldi con contratto di mutuo

Non commette "appropriazione indebita" chi ha avuto i soldi con contratto di mutuo
Il reato di appropriazione indebita non può configurasi in riferimento a una somma di denaro che sia transitata al soggetto per mezzo di un regolare contratto di mutuo.

Cosa succede se non restituiamo dei soldi che ci sono stati prestati? Rischiamo di subire una condanna penale?

Di questa questione si è occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24857 del 18 maggio 2017.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa città, aveva confermato la condanna di tre imputati per il reato di “appropriazione indebita” (art. 646 c.p.), riducendo, tuttavia, agli stessi le pene inflitte.

Secondo la Corte d’appello, doveva essere, infatti, confermata la penale responsabilità degli imputati, in quanto gli stessi si erano illegittimamente appropriati di una somma di denaro, pari a Euro 30.000,00, che era stata loro prestata da una stretta parente.

Ritenendo la decisione ingiusta, gli imputati decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, evidenziando che, nel caso di specie, non era stato commesso il reato di “appropriazione indebita”.

Osservavano gli imputati, infatti, che, nel caso di specie era stato stipulato un contratto di mutuo (art. 1814 c.c.) con la parente, con la conseguenza che le somme di denaro sono entrate nel patrimonio dei mutuatari e l’originario proprietario non poteva più affermare di averne il possesso.

Mancherebbe, dunque, secondo i ricorrenti, il presupposto stesso del reato di “appropriazione indebita”, il quale richiede, per definizione, che ad un soggetto sia tolto il possesso di un determinato bene.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione ai tre imputati, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo la Cassazione, infatti, in caso di prestito di una somma di denaro, il reato di appropriazione indebita può dirsi configurato solo quando la somma sia stata prestata affinchè il soggetto la utilizzi per un preciso e determinato scopo e il medesimo, invece, la utilizzi per uno scopo diverso, violando il vincolo fiduciario con colui che gli ha prestato i soldi.

Al contrario, in caso di semplice mancata restituzione della somma concessa in prestito senza un determinato scopo, la condotta non costituisce “appropriazione indebita”, in quanto “con il mutuo, per definizione, il denaro versato transita dalla proprietà del mutuante a quella del mutuatario, che è libero di disporne secondo i propri voleri”.

Nel caso di specie, dunque, poiché, dagli accertamenti effettuati i corso di causa, era emerso che il soggetto aveva dato in prestito la somma di denaro agli imputati, “i quali ne avevano bisogno per sostenere alcune spese personali”, la mancata restituzione della stessa non poteva dirsi idonea ad integrare un ipotesi di “appropriazione indebita”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione annullava la sentenza resa dalla Corte d’appello, assolvendo gli imputati dal reato di “appropriazione indebita”, “perché il fatto non sussiste”.


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