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I dati del PRA hanno mero valore presuntivo ai fini della prova della proprietà di un veicolo

I dati del PRA hanno mero valore presuntivo ai fini della prova della proprietà di un veicolo
La proprietà di un veicolo va accertata con le generali regole civilistiche: i dati del PRA hanno mero valore presuntivo, superabile con ogni mezzo di prova.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6385/2020, si è interrogata in merito alla possibilità o meno di superare la presunzione di proprietà di un veicolo a motore data dalla sua trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La questione traeva origine dalla vicenda che vedeva come protagonista un automobilista, il quale aveva citato in giudizio il conducente di un’altra auto, unitamente alla compagnia assicuratrice di quest’ultimo, al fine di ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un sinistro stradale intercorso tra i due.
Pur rimanendo contumace l’automobilista convenuto, la sua compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio, eccependo, tra le altre cose, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, la quale, a suo dire, al momento del sinistro, non risultava essere la proprietaria del veicolo danneggiato.
Entrambi i giudici di merito, non ritenendo provato l’avvenuto acquisto della proprietà in data anteriore al sinistro, rigettavano le istanze dell’attore, giudicandolo carente di legittimazione attiva, come eccepito dall’assicurazione convenuta.

Rimasto soccombente, l’attore ricorreva, quindi, dinanzi alla Corte di Cassazione.

Detto ricorso, vertente essenzialmente sull’individuazione del momento di perfezionamento della vendita di un veicolo, nonché sul valore attribuibile alla trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico, è stato, tuttavia, ritenuto inammissibile.

A tal proposito gli Ermellini hanno, innanzitutto, ritenuto necessario ribadire come, ai sensi dell’art. 1376 del c.c., il contratto di compravendita di un’automobile non richieda la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi con il semplice consenso delle parti validamente manifestato, alla pari di ogni altro bene mobile. L’eventuale forma scritta è, infatti, richiesta soltanto al fine della trascrizione al PRA, la quale, però, non costituisce un requisito di validità e di efficacia del trasferimento, bensì un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore.

Come, difatti, più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell’individuazione dell’effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 8415/2016; Cass. Civ., n. 7771/2016).

Alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato che la presunzione di proprietà realizzata con la trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico può essere superata attraverso qualsiasi prova che sia, però, attendibile, precisa, completa e non contraddittoria.

Nel caso di specie, tuttavia, secondo la Cassazione, concordemente con quanto ritenuto dai giudici di merito, nessuno di tali elementi era stato dimostrato dall’attore, il quale si era limitato a far risalire l’acquisto dell’auto ad un momento precedente alla verificazione del sinistro, senza però fornire nessun altro elemento a supporto di questa sua affermazione.


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