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Danni alla circolazione provocati da animali selvatici: incombe sul danneggiato l’onere di provare la condotta colposa dell'ente pubblico

Danni alla circolazione provocati da animali selvatici: incombe sul danneggiato l’onere di provare la condotta colposa dell'ente pubblico
In caso di incidenti alla circolazione causati da animali selvatici, la responsabilità dell’ente gestore della strada va valutata caso per caso, in relazione alla specifica situazione di rischio creata dall'attraversamento della strada da parte della fauna.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4004/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di configurare una responsabilità in capo all’ente proprietario della strada per i danni subiti da automobilisti a causa dell’improvviso attraversamento di animali selvatici.

La citata pronuncia traeva origine dal giudizio promosso da un motociclista che, dopo un incidente causato dall’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un capriolo, da cui gli era derivata la perdita di un arto inferiore, aveva citato in giudizio la Provincia per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Le domanda attorea, tuttavia, veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, in particolare, riteneva che non fosse concretamente configurabile un comportamento colposo, ai sensi dell’art. 2043 del c.c., in capo all’ente pubblico detentore della strada su cui aveva avuto luogo l’incidente. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, era irrilevante il fatto che nel tratto di strada interessato dal sinistro non fosse presente la segnaletica stradale relativa alla presenza di animali selvatici, in quanto, non essendo presenti in numero rilevante ed incontrollato, essi non costituivano un rischio concreto. Per questo motivo, la Corte riteneva che non potesse essere addebitata al convenuto la violazione di alcun obbligo specifico di disporre misure idonee a scongiurare la verificazione di un sinistro.

L’attore ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo come i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente il fatto che l’apposizione di un cartello di pericolo o di ogni altro tipo di dissuasori, quale un guard-rail continuo, nel tratto in cui si era verificato l’incidente, avrebbe potuto contenere il rischio di incidenti violenti tra veicoli e animali selvatici.

Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha provveduto a ribadire, innanzitutto, il suo consolidato orientamento in materia per il quale “la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente”(Cass. Civ., n. 80/2010; Cass. Civ., n. 21395/2014).

Alla luce di tale principio di diritto, i giudici di legittimità hanno, pertanto, precisato, che, non potendosi equiparare la responsabilità della Pubblica Amministrazione a quella relativa al controllo degli animali di cui si abbia il controllo o la detenzione, essa non è titolare di alcun obbligo di custodia in relazione alla selvaggina, per cui il danno cagionato da quest’ultima non può essere risarcito ai sensi dell’art. 2052 del c.c..

Si è osservato come, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157/1992, la responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni provocati da animali selvatici nel territorio di sua competenza, debba essere valutata ai sensi dell’art. 2043 del c.c., per cui incombe sul danneggiato l’onere di provare la condotta colposa dell'ente pubblico rispetto al danno provocato dall'animale.

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha, pertanto, concluso precisando che, ai fini della configurabilità di una responsabilità dell’amministrazione pubblica, occorre valutare caso per caso se via stata o meno una violazione di un precetto da parte di quest’ultima, che le imponesse di tenere una condotta di cautela e di salvaguardia dei soggetti fruitori della strada, certamente non correlata all'obbligo generale di protezione e gestione della fauna, ma alla situazione di rischio di attraversamento della fauna in concreto sussistente in quel territorio.





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