Con la circolare n. 95/2025, l’Inps fornisce indicazioni sull’istituto del congedo parentale, come modificato dalla legge di Bilancio 2025.
In particolare, l’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2025 ha elevato l’indennità per il mese di congedo parentale - dal 60% all’80% della retribuzione - e disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per un ulteriore mese, dal 30% all’80% della retribuzione.
Ai sensi del successivo comma 218, le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente, con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80%:
In particolare, l’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2025 ha elevato l’indennità per il mese di congedo parentale - dal 60% all’80% della retribuzione - e disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per un ulteriore mese, dal 30% all’80% della retribuzione.
Ai sensi del successivo comma 218, le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente, con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80%:
- è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale ed è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore;
- si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari. In tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;
- interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
L’Inps evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. L’Istituto precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Inoltre, l’Inps ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Pertanto, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito riportato:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dalla legge.
Le disposizioni introdotte si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
- al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
L’Inps precisa che, per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità, devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto, disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.
Pertanto viene chiarito quanto segue:
1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese, se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi, se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80%, con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1). Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;
3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80%, con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.