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Condominio, l'amministratore può farti staccare la luce e il citofono se sei moroso, ecco tutti i casi: nuova sentenza

Condominio, l'amministratore può farti staccare la luce e il citofono se sei moroso, ecco tutti i casi: nuova sentenza
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la legittimità della sospensione dei servizi condominiali a carico di un condomino moroso, chiarendo i limiti dell’art. 63 disp. att. c.c. e ribadendo quando l’amministratore può interrompere i servizi senza violare i diritti essenziali degli occupanti
La Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 5301 del 29/10/2025) ha recentemente confermato la legittimità della sospensione dei servizi condominiali nei confronti di un condomino moroso, ai sensi dell'art. 63 delle disp. att. c.c..
Un avvocato, residente in un condominio napoletano, intentava causa contro l'amministratore e il portiere dello stabile, accusandoli di aver sospeso arbitrariamente alcuni servizi condominiali a causa di una morosità protrattasi per oltre sei mesi. Nello specifico, l'amministratore aveva comunicato l'interruzione temporanea di servizi a uso individuale, come il citofono, l'illuminazione di una zona dell'androne e la distribuzione della corrispondenza. Tale provvedimento, secondo la tesi dell'attore, avrebbe arrecato danni al suo studio professionale. Infatti, il professionista accusava il portiere di impedire ai clienti dello studio di utilizzare il citofono.

Difesa del condominio e prima decisione del Tribunale
I convenuti rigettavano le accuse, sottolineando come i servizi fossero stati ripristinati nel giro di 48 ore e chiedevano la cessazione della materia del contendere. In subordine, domandavano la condanna dell'avvocato per lite temeraria (art. 96 del c.p.c.), vista l'infondatezza dell’azione.
Il Tribunale dava loro ragione, considerando legittima la sospensione a fronte di un debito superiore ai 30.000 euro, ma non accoglieva la richiesta di cessazione della materia del contendere, in quanto non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda risarcitoria da parte dell’attore.

La pronuncia della Corte d'Appello
In sede di appello, l'avvocato sosteneva che la lite fosse cessata per effetto del ripristino dei servizi, motivo per cui non vi sarebbe stato più alcun conflitto. Tuttavia, i giudici hanno confermato quanto già rilevato dal Tribunale, ovvero che non vi era stata alcuna rinuncia formale alla richiesta di risarcimento da parte dell'attore, motivo per cui non si poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere. La Corte territoriale ha dunque respinto il ricorso, ribadendo che l'interruzione temporanea, non essendo accompagnata da prove di danni concreti, non giustificava alcun risarcimento.

Quando è possibile la sospensione dei servizi condominiali
L'art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile autorizza l'amministratore a interrompere i servizi condominiali suscettibili di utilizzo separato nei confronti dei condomini morosi da oltre sei mesi. Tuttavia, la giurisprudenza non è univoca nell'applicazione di questa norma. Alcune sentenze, più garantiste, ritengono che non possano essere sospesi i servizi essenziali, in quanto prevale la tutela del diritto alla salute del singolo. Di diverso avviso sono altre pronunce, secondo cui la norma non fa distinzione tra servizi primari e secondari. Secondo queste interpretazioni, l'interruzione è legittima quando i servizi siano tecnicamente separabili e la morosità si sia protratta oltre il semestre.

Servizi essenziali e limiti normativi
Una disciplina speciale vige per l'acqua potabile: il DPCM n. 105094/2016 impone la garanzia di un quantitativo minimo di 50 litri giornalieri per abitante agli utenti in difficoltà economica. Invece, per il riscaldamento, la sospensione viene ritenuta possibile, data l'esistenza di soluzioni alternative come impianti autonomi a gas o elettrici.
Infine, non va trascurato l'aspetto disciplinare. Un avvocato è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali anche al di fuori della propria attività forense. La grave inadempienza economica verso il condominio, se lesiva della fiducia pubblica nella professione, può configurare illecito disciplinare, con sanzioni fino alla sospensione.


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