Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Comunione legale: il bene comprato con il prezzo dei beni personali

Famiglia - -
Comunione legale: il bene comprato con il prezzo dei beni personali
L’acquisto effettuato con denaro derivante dalla vendita di beni personali non cade in comunione se la provenienza del prezzo è specificata nell’atto e confermata dall’altro coniuge.
Nel caso in cui il regime patrimoniale della famiglia sia quello della comunione legale dei beni, occorre determinare con sicurezza quali beni ne costituiscono oggetto ai sensi degli articoli 177 e 178 c.c. e quali, invece, ne restano esclusi.
Proprio con riferimento a quest’ultima categoria, il legislatore definisce i beni personali all’art. 179 c.c.: non entrano dunque in comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; i beni che servono all'esercizio della professione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione di invalidità e, infine, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio.

Ma a quali presupposti, nello specifico, gli immobili acquistati con il prezzo della vendita di un bene personale non rientrano in comunione? Proprio a tale quesito ha di recente fornito risposta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40423 del 16 dicembre 2021, ribadendo che i presupposti sono due:
  1. che nel contratto di compravendita venga espressamente ed analiticamente specificata la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto;
  2. che l’altro coniuge partecipi all’atto di acquisto riconoscendo la provenienza del denaro.
La partecipazione all’atto di acquisto del coniuge non acquirente va qualificata pertanto, come “condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione”.

Il caso giunto all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava la domanda giudiziale, proposta da una moglie nei confronti del marito che aveva effettuato un acquisto immobiliare, volta a
  • far dichiarare che tale acquisto costituiva oggetto di comunione legale in quanto il marito non aveva espressamente specificato nell’atto di acquisto che il denaro da lui versato derivava dalla vendita di beni personali;
  • far ordinare al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell’acquisto anche a suo favore.
La domanda dell’attrice era dunque stata accolta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello atteso che, ai fini dell’esclusione dell’acquisto dalla comunione, è necessaria anche la suddetta specificazione nell’atto di compravendita.
Avverso la sentenza di secondo grado era stato proposto ricorso e la Suprema Corte, nel dichiarare estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia agli atti del ricorrente, ha confermato le conclusioni della Corte distrettuale.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.