Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza dipendono dal tasso alcolemico rilevato, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada:
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.
Il punto centrale della norma, però, è proprio la guida. Il semplice fatto di aver bevuto alcol e di trovarsi all’interno di un’automobile non significa automaticamente aver commesso una violazione. Quando il veicolo è fermo, infatti, occorre verificare se esistano elementi concreti che consentano di ritenere che la persona abbia guidato poco prima, oppure che sia sul punto di riprendere la marcia.
Un'importante pronuncia del TAR Puglia, Sezione II, sentenza 5 gennaio 2026, n. 10, ha affrontato proprio questa situazione, annullando i provvedimenti adottati nei confronti di un automobilista trovato a bere una birra mentre si trovava a bordo di un'auto ferma.
La vicenda nasce da un controllo effettuato il 29 ottobre 2024, intorno all'una e venti di notte, in un'area di servizio di Andria.
I Carabinieri trovarono l'interessato seduto al posto di guida di una Mini Countryman, parcheggiata in una zona retrostante il distributore e non soggetta a pubblico transito. L'uomo, in quel momento, stava bevendo una birra insieme al proprietario del veicolo.
Sottoposto all'alcoltest, risultò avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/L. Sulla base di questo risultato gli venne contestata la violazione dell'articolo 186 del Codice della strada, con una sanzione di 543 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti.
La vicenda ebbe poi un ulteriore sviluppo. In seguito, infatti, l'uomo venne nuovamente fermato alla guida di un'altra automobile mentre la patente risultava sospesa. Da questo secondo episodio scaturì anche un successivo provvedimento di revoca del documento di guida.
L'automobilista decise quindi di rivolgersi alla giustizia amministrativa, per contestare la legittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti.
Un elemento decisivo nel processo furono le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio.
Le registrazioni dimostravano che l'automobile si trovava già nell'area da almeno venti minuti prima dell'arrivo dei Carabinieri e che il motore era spento.
Le immagini hanno quindi permesso di ricostruire con maggiore precisione la sequenza degli eventi: il veicolo era fermo da un periodo significativo e l'uomo aveva consumato la birra proprio durante la sosta.
Per il TAR, questo elemento rendeva poco plausibile l'ipotesi che l'interessato avesse guidato poco prima in stato di ebbrezza. A ciò si aggiungevano altre circostanze considerate rilevanti dai giudici, come la vicinanza dell'area di servizio all'abitazione dell'uomo e l'orario notturno, elementi che rendevano poco probabile una sua imminente ripartenza.
Le telecamere, dunque, non si sono limitate a mostrare che l'automobile era presente sul posto: hanno consentito di ricostruire quanto fosse durata la sosta e in quale momento fosse stato consumato l'alcol.
Alla luce di questi elementi, il TAR Puglia ha ritenuto fondato il ricorso dell'automobilista e ha annullato i provvedimenti impugnati.
Secondo i giudici, quando una persona viene sottoposta a controllo mentre si trova all'interno di un veicolo fermo, la contestazione della guida in stato di ebbrezza deve essere sostenuta da circostanze concrete che permettano di collegare lo stato di alterazione alla circolazione stradale.
In particolare, deve essere possibile ritenere ragionevolmente che la persona:
- abbia guidato poco prima del controllo in condizioni di alterazione;
- oppure sia sul punto di riprendere la marcia nelle medesime condizioni.