Il
parcheggio in doppia fila consiste nel lasciare il proprio veicolo di fianco a un altro regolarmente collocato negli stalli. La conseguenza pratica è duplice: si invade la carreggiata ostacolando il transito e si impedisce al
proprietario del mezzo parcheggiato correttamente di muoversi liberamente. Non si tratta dunque di una semplice irregolarità formale, ma di una condotta che incide concretamente sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico.
L'
art. 158 del Codice della strada vieta espressamente questa condotta e stabilisce le
relative sanzioni: da 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e
da 42 a 173 euro per tutti gli altri veicoli, con in più la possibilità della
rimozione forzata del mezzo che crea intralcio. La norma distingue però con precisione tra due comportamenti che, nella pratica, possono sembrare simili, ma che la
legge tratta in modo radicalmente diverso:
la sosta e la fermata.
Per
sosta si intende la sospensione della marcia protratta nel tempo, con la possibilità per il conducente di allontanarsi dal veicolo. La
fermata, invece, è la temporanea interruzione della marcia - anche in zone dove la sosta è vietata - per far salire o scendere passeggeri o per esigenze di brevissima durata, con il conducente che rimane a bordo e pronto a ripartire immediatamente. L'
art. 157 del Codice della strada punisce solo la sosta, non la fermata: una distinzione che, come vedremo, può fare la differenza in sede di
ricorso.
Come e dove fare ricorso: prefetto o giudice di pace?
Prima di entrare nel merito dei singoli vizi contestabili, è utile chiarire quale sia la strada procedurale più adatta. La multa per parcheggio in seconda fila può essere impugnata per due ordini di ragioni: vizi formali, cioè errori nella redazione del verbale, oppure vizi sostanziali, che attengono alle modalità concrete della violazione contestata.
Nel primo caso - quello dei vizi formali - è spesso sufficiente il
ricorso amministrativo al Prefetto, da presentare entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Si tratta di uno strumento più snello, gratuito e accessibile. Nel secondo caso - quello dei vizi sostanziali, generalmente più difficili da provare - è invece preferibile
rivolgersi al Giudice di Pace entro 30 giorni, potendo portare testimoni e documentazione più articolata a sostegno delle proprie ragioni.
Quando contestare per vizi formali del verbale
Il verbale di accertamento deve rispettare requisiti precisi stabiliti dalla legge, e qualsiasi errore nella sua redazione può costituire un motivo di impugnazione. Rientrano tra i vizi formali:
-
l'omessa indicazione della norma del Codice della Strada violata;
-
la mancanza della firma dell'agente accertatore;
-
l'assenza della targa del veicolo;
-
la mancata indicazione delle modalità di pagamento o di ricorso;
-
l'omissione del luogo dove l'infrazione è stata commessa.
Anche l'errata indicazione di questi elementi può rappresentare un motivo valido di contestazione.
Tuttavia, non ogni imperfezione formale è automaticamente sufficiente ad annullare la multa. Il vizio deve essere sostanzialmente rilevante, ossia deve produrre una conseguenza concreta, come ad esempio rendere impossibile l'identificazione del veicolo o del trasgressore.
Un altro esempio chiarificatore: se nel verbale la data di nascita è errata, ma il trasgressore è comunque identificabile tramite il codice fiscale, quell'errore non sarà idoneo a invalidare la sanzione. L'approccio del giudice, in questi casi, è sempre quello di valutare se l'errore ha compromesso i diritti di difesa del destinatario.
Quando contestare nel merito: fermata, stato di necessità e urgenze reali
I vizi sostanziali riguardano la
realtà concreta di ciò che è accaduto. Il primo e più frequente motivo di contestazione nel merito è la già citata distinzione tra sosta e fermata. La
Corte di Cassazione, con
sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006, ha stabilito un principio importante: se il conducente è ancora nell'abitacolo e il motore è acceso, non si configura una sosta, ma una fermata, e pertanto la multa per parcheggio in seconda fila non è legittima. Chiunque si trovi in questa situazione potrà dunque contestare il verbale, eventualmente avvalendosi di testimoni o di altri elementi di prova a supporto.
Un secondo motivo di contestazione sostanziale è lo
stato di necessità. L'
articolo 4 della legge n. 689/1981 stabilisce che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. Questa norma consente, in via eccezionale, di derogare alle regole del
Codice della strada quando sia assolutamente indispensabile per tutelare l'incolumità fisica propria o altrui. La giurisprudenza ha riconosciuto questo principio, ad esempio nel caso dell'automobilista che ha superato i limiti di velocità per trasportare d'urgenza il proprio figlio al pronto soccorso.
Per potersi avvalere di questa causa di giustificazione, però, occorre che siano rispettate due condizioni fondamentali: la condotta irregolare deve essere strettamente necessaria per proteggere una persona da un pericolo reale e imminente, e non deve mettere a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada.
Per fare un
esempio concreto: sarebbe impugnabile la multa elevata a chi ha sostato in doppia fila per accompagnare d'urgenza dal medico un familiare in condizioni di salute critiche, purché la sosta non abbia creato situazioni pericolose per il traffico. Al contrario, non sarebbe mai giustificabile - nemmeno in caso di emergenza - guidare contromano per raggiungere prima l'ospedale: si tratterebbe di una condotta pericolosissima e, come tale, inaccettabile per l'
ordinamento giuridico.