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Caso La Russa: si fa concreta l'ipotesi dello stupro di gruppo

Caso La Russa: si fa concreta l'ipotesi dello stupro di gruppo
Anche DJ Nico ha partecipato allo stupro? E la ragazza si è drogata da sola o è stata drogata?
È la vicenda del momento: la denuncia per violenza sessuale sporta da una ventiduenne nei confronti del diciannovenne Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Secondo il suo racconto, la ragazza, la notte tra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo una serata in discoteca, sarebbe stata vittima di stupro in casa La Russa. Il giovane La Russa avrebbe avuto un rapporto non consensuale con la denunciante, a cui avrebbe partecipato anche un terzo ragazzo, tale DJ Nico, che parrebbe essere stato identificato nelle ultime ore, ma non ancora formalmente indagato.

Le indagini proseguono spedite: l'obiettivo è ricavare più elementi possibili, soprattutto grazie alle chat della ragazza, e individuare testimoni.

Nella giornata di oggi era attesa l'audizione della ventiduenne dinnanzi ai PM di Milano e agli investigatori della Squadra Mobile. Oltre a lei, dovrebbero essere ascoltate anche altre giovani, tra cui un'amica della denunciante, presenti nella discoteca quella sera.

Negli ultimi giorni, si è parlato molto di un aspetto in particolare: la positività alle droghe della ragazza.
Dalle analisi effettuate, la denunciante sarebbe risultata positiva alla cocaina, da lei assunta prima della serata in discoteca, nonché a cannabinoidi e anche benzodiazepine (che inducono uno stato ipnotico). Al momento, nulla può dirsi in merito alla reale possibilità che la ragazza sia stata drogata con tale ultima sostanza da suoi supposti aggressori, avendo infatti ella stessa affermato di fare abitualmente uso di tranquillanti, che potrebbero, da soli, spiegare la positività al test.

In merito agli stupefacenti, però, sembra che in molti abbiano perso di vista l'aspetto più importante: l'assunzione è stata volontaria o meno? Questo aspetto, infatti, incide sulla validità del consenso all'atto sessuale. La domanda a cui occorre trovare risposta è dunque questa: la ragazza ha partecipato volontariamente all'attività sessuale o vi è stata costretta?

Sono due le possibili chiavi di lettura:
1) la ragazza ha assunto volontariamente droghe e questo, per ovvie ragioni, ne mina in parte la credibilità;
2) la ragazza non ha assunto sostanze volontariamente ma perché obbligata (o ingannata): in questo caso si configurerebbe un possibile aggravante al reato. Ai sensi dell'art. 609 ter, comma 1, n.2) del Codice penale, infatti, la pena per l'autore del reato di violenza sessuale è aumentata di un terzo se i fatti sono commessi con l'uso di sostanze stupefacenti.


Come accennato, la circostanza che la possibile vittima sia sotto effetto di droghe rileva soprattutto in tema di formazione del consenso, vale a dire della sua volontà. Una persona che non è nel pieno delle sue capacità fisiche e psichiche non può esprimere una volontà del tutto consapevole all'atto sessuale a cui partecipa.

La presenza del consenso che, anche secondo costante giurisprudenza, deve persister
e per tutta la durata del rapporto sessuale, rappresenta il discrimen tra un rapporto sessuale consenziente e una violenza sessuale. L'atto materiale è sempre lo stesso: quello che fa la differenza è come uno vi partecipa, con quale consapevolezza e spontaneità.

Scendendo un po' più nel tecnico, potrebbe essere utile sapere che l'art. 609 bis del Codice penale, nel prevedere le pene per il reato di stupro, distingue tra due diverse modalità di violenza sessuale:
  • una violenza sessuale costrittiva
  • una violenza sessuale induttiva.
Il primo comma della norma citata punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali" (violenza per costrizione).

Ai sensi del secondo comma, invece, viene punito "chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona" (violenza per induzione).

Ed è proprio il caso di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1) c.p. che potrebbe configurarsi nella vicenda che ha coinvolto il giovane La Russa.
L'essere sotto effetto di droghe o alcol, infatti, può senza dubbio causare inferiorità fisica o psichica, e quindi incapacità totale o parziale di intendere e di volere, e conseguentemente di esprimere un valido consenso.

Se fossero accertati tale stato di inferiorità della ventiduenne, e l'induzione al compimento di atti sessuali abusando di tale stato, si configurerebbe a carico del figlio del Presidente del Senato il reato di violenza sessuale, anche in mancanza di costrizione fisica e indipendentemente dall'aver o meno il ragazzo somministrato droghe alla vittima.

Per completare la disamina giuridica sulla vicenda, è importante evidenziare un'altra circostanza: come detto in precedenza, è stato identificato il Dj Nico, il ragazzo che avrebbe altresì preso parte al rapporto non consensuale con la denunciante, unitamente al figlio di La Russa. Al momento, il dj non sembrerebbe essere indagato ma, nel caso lo divenisse in seguito, potrebbe configurarsi il reato di violenza sessuale di gruppo, punito dall'art. 609 octies del Codice penale con la reclusione dagli otto ai quattordici anni.

Relativamente a tale delitto, occorre sottolineare che si tratta di un reato plurisoggettivo, ossia che richiede, per configurarsi, la presenza di "più persone riunite", che devono essere quindi almeno due.

La giurisprudenza della Cassazione (si veda, in merito, la sentenza n. 18522 del 11.05.2022) ha inoltre chiarito che, per aversi il reato, non è necessario né l'accordo preventivo dei partecipanti né che l'atto sessuale sia contemporaneamente compiuto da tutti i partecipanti, potendo essere commesso a turno o anche da uno solo dei responsabili, purché alla presenza degli altri.


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