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Se non dura più di 10 secondi non è stupro: il Tribunale di Roma stronca i precoci

Se non dura più di 10 secondi non è stupro: il Tribunale di Roma stronca i precoci
Assolto perché "il fatto non costituisce reato" il bidello accusato di aver palpeggiato una studentessa minorenne per meno di 10 secondi. Quali sono le motivazioni del Tribunale di Roma?
Ha suscitato scalpore la sentenza del Tribunale di Roma, che ha assolto ex art. 530 il bidello dell'Istituto Cine Tv "Roberto Rossellini", denunciato da una studentessa di diciassette anni, che lamentava di essere stata palpeggiata dall'uomo. Il provvedimento, che condivide la tesi dell'atto scherzoso e sottolinea la breve durata del gesto, ha scatenato la polemica sui social, dove è nato l'hashtag #10secondi.
Ripercorriamo insieme l'accaduto e le motivazioni della sentenza.


Secondo quanto raccontato dalla ragazza, la mattina del 12 aprile 2022, mentre saliva le scale in compagnia di un'amica, il bidello le infilava le mani da dietro nei pantaloni, sotto gli slip. Le toccava i glutei e le afferrava le mutandine, il tutto per una durata di circa cinque-dieci secondi.


Al Tribunale di Roma, le dichiarazioni della persona offesa, che affermava, tra l'altro, che l'imputato aveva avuto atteggiamenti simili anche con altre ragazze, sono apparse credibili e prive di contraddizioni.
Inoltre, è stato evidenziato che la giovane non nutriva alcun astio nei confronti dell'uomo e che, anzi, aveva con lui un rapporto cordiale.


Ma non solo! Il racconto della minore ha trovato riscontro anche nelle testimonianze rese nel processo, tra cui quelle dell'amica presente ai fatti e dell'insegnante che, quella mattina, aveva portato la ragazza dalla vicepreside.


Allora perché l'imputato è stato assolto?
Il bidello, sottoposto ad esame, affermava di aver toccato la ragazza "per scherzo", negando però di averle infilato le mani nei pantaloni e negli slip. Semplicemente, aveva visto la ragazza fare il gesto di tirare su i pantaloni e, afferrandola per i passanti, l'aveva leggermente sollevata da terra.
Dinnanzi al disappunto della ragazza, le spiegava che si era trattato di uno scherzo.


Il Tribunale di Roma, esaminata la vicenda, riteneva che la condotta del bidello integrasse sicuramente l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale, punito dall'art. 609 bis, in quanto aveva toccato i glutei della ragazza, e quindi una zona erogena. E questo anche in virtù dell'orientamento consolidato della Cassazione, che considera violenza sessuale anche atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza che sia stato accertato il consenso della persona che ne è destinataria.


Tuttavia, il Tribunale non riscontrava nell'indagato l'intento libidinoso, e quindi non riteneva integrato l'elemento soggettivo del reato.
Affinché un fatto sia punito, difatti, oltre al concreto verificarsi dello stesso, il legislatore richiede anche che il comportamento sia voluto dall'autore nel reato, per i delitti dolosi, o che sia dipeso da sua colpa, nel senso inteso dall'art. 43, nei delitti colposi.


Ma perché il Tribunale è giunto a questa conclusione?
I giudici, essenzialmente, hanno ritenuto convincente la tesi dell'atto scherzoso.


In particolare, nella sentenza è specificato che, come affermato anche dalla Suprema Corte, l'intento scherzoso non esclude automaticamente l'elemento soggettivo.
Tuttavia, nel caso di specie, l'azione si era concentrata in pochi secondi e non vi erano stati indugi nel toccamento, elementi che hanno portato il Tribunale a ritenere che si fosse trattato, verosimilmente, di una manovra maldestra del bidello, essendo anche i soggetti in movimento. L'uomo veniva quindi assolto.


Questa decisione ha fatto molto discutere, ma è bene ricordare che si tratta di una sentenza di primo grado, che potrebbe non trovare conferma negli eventuali successivi gradi di giudizio. Se la vicenda arrivasse in Cassazione, la Corte avrebbe la possibilità di formare nuova giurisprudenza sul confine tra ciò che è lecito e ciò che è punibile come violenza sessuale.


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