Su una questione analoga si è pronunciata la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14584 del 17 maggio 2026.
Tre cartelle, una casella PEC irraggiungibile e milioni di euro in bilico
La vicenda trae origine da tre cartelle di pagamento notificate dall’AdE-R nei confronti di una società con sede in Lombardia. I tentativi di notifica telematica, effettuati nelle date dell'8 agosto 2019, del 30 agosto 2019 e del 20 novembre 2019, si erano tutti conclusi con lo stesso messaggio di errore da parte del gestore della PEC: “indirizzo non valido” (errore tecnico 5.1.1). L'importo complessivo oggetto delle successive intimazioni di pagamento ammontava a circa 2,68 milioni di euro.
L’AdE-R aveva dunque proceduto, in ossequio all'art. 7-quater del d.l. n. 193/2016 che ha introdotto il comma 7 all'art. 60 delle disp. accert. imp. redditi (nelle more, abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13), al deposito telematico degli atti nell'area riservata del sito di InfoCamere e alla pubblicazione dell’avviso per 15 giorni. Tuttavia, l’AdE-R aveva omesso di inviare alla società contribuente la raccomandata informativa, prevista dalla stessa norma per comunicare l'avvenuto deposito.
La società ha impugnato le intimazioni di pagamento dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che ha accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha dunque proposto appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2925/2024, ha respinto l’appello, confermando l'illegittimità della notifica per due ragioni: l'ufficio non aveva prodotto la raccomandata con ricevuta di ritorno e, in ogni caso, avrebbe dovuto verificare il corretto indirizzo PEC della società o ricorrere alla notifica postale tradizionale. A questo punto, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione della Cassazione: la raccomandata semplice è obbligatoria, ma non serve la ricevuta di ritorno
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'AdE-R, focalizzandosi sull'esatta interpretazione dell'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973.
La norma prevede un sistema di notifiche articolato in più fasi: quando la PEC dell'impresa o del professionista è inaccessibile, perché la casella è satura dopo un doppio tentativo o perché l'indirizzo risulta invalido o inattivo, il Fisco può procedere al deposito telematico dell'atto su InfoCamere e alla pubblicazione dell'avviso per 15 giorni. Trascorso quel termine, la notifica si intende perfezionata per il destinatario. Il legislatore ha però previsto un ulteriore adempimento a carico dell'amministrazione, ossia dare notizia al contribuente dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata.
La CGT di secondo grado aveva ritenuto indispensabile la prova della raccomandata con ricevuta di ritorno, considerandola un requisito essenziale per perfezionare la notifica. L'Agenzia delle Entrate, invece, sosteneva che la raccomandata fosse un mero adempimento successivo al perfezionamento della notifica e che la sua mancata spedizione costituisse al più un’irregolarità, irrilevante ai fini della validità della procedura.
La Corte di Cassazione, in base al proprio precedente n. 1621 del 22 gennaio 2025, ha affermato che la raccomandata informativa non deve essere una raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), in quanto la norma parla semplicemente di “lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. Non è, quindi, necessaria la prova che il destinatario l'abbia materialmente ricevuta. Tuttavia, la spedizione della raccomandata non è facoltativa, ma condiziona la validità della notifica effettuata mediante deposito su InfoCamere. In caso di contestazioni da parte del contribuente, l'onere di provare che la raccomandata sia stata effettivamente spedita grava sull'amministrazione finanziaria.
Nel caso concreto, l'AdE-R non aveva fornito alcuna prova della spedizione della raccomandata, nemmeno nella forma semplice. La CGT aveva torto nel richiedere la ricevuta di ritorno, ma aveva ragione nel rilevare l'assenza di un adempimento comunque necessario. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato e le notifiche delle cartelle rimangono invalide.