La vicenda trae origine dall'esperienza di una donna bulgara che, dopo essersi stabilita in Italia, ha intrapreso un percorso di transizione supportato da terapie ormonali e perizie mediche. Nonostante la sua vita sociale e professionale si svolgesse interamente sotto l'identità femminile, i suoi documenti ufficiali continuavano a riportare i dati anagrafici maschili assegnati alla nascita. La richiesta di rettifica dei registri dello stato civile, presentata dinanzi alle autorità della Bulgaria, era stata respinta in quanto, secondo l'ordinamento bulgaro, il sesso è un dato immutabile e puramente biologico. La giustizia bulgara aveva, infatti, considerato prioritaria la tutela di presunti valori morali e religiosi della collettività rispetto all'interesse individuale della richiedente.
Dinanzi a questo stallo, la Corte di Cassazione di Sofia ha interpellato i giudici di Lussemburgo per chiarire se una simile chiusura fosse compatibile con i trattati europei.
I giudici europei hanno affermato che, sebbene la gestione dello stato civile rientri nelle competenze dei singoli Stati, tale potere non può essere esercitato in modo da privare i cittadini del diritto di circolare e soggiornare liberamente in altri Paesi dell'Unione. Il rifiuto di aggiornare i documenti d'identità di una persona che vive stabilmente in un altro Stato membro costituisce una discriminazione, che impedisce il pieno esercizio delle libertà fondamentali garantite dall'integrazione comunitaria.
Ogni volta che una persona è chiamata a esibire la propria carta d'identità – che sia per un controllo di polizia, per l'attraversamento di una frontiera o per la firma di un contratto di lavoro – la mancata corrispondenza tra l'aspetto esteriore e il dato anagrafico espone l'individuo a umiliazioni, sospetti di contraffazione e violazioni della privacy. La Corte ha evidenziato come tali “notevoli inconvenienti” rappresentino una restrizione ingiustificata alla mobilità europea, poiché costringono il cittadino a dover giustificare costantemente la propria identità in situazioni ordinarie.
I giudici europei hanno, inoltre, precisato che il diritto al rispetto della vita privata include necessariamente la tutela dell'identità di genere. Gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre procedure che siano non solo efficaci, ma anche accessibili e trasparenti per il riconoscimento giuridico del genere. Non è dunque ammissibile invocare la propria Corte Costituzionale o i valori tradizionali nazionali per giustificare una norma che ostacoli l'applicazione del diritto dell'Unione. Il principio di proporzionalità impone che l'interesse generale non possa mai annullare i diritti fondamentali del singolo, specialmente quando questi sono legati alla dignità della persona e alla sua capacità di muoversi liberamente nello spazio comune europeo.