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Cadere per un tombino rialzato: c’è diritto al risarcimento?

Cadere per un tombino rialzato: c’è diritto al risarcimento?
Quando è colpa del pedone disattento e quando invece può essere chiamato in causa il comune per danno da cose in custodia

Bastano pochi centimetri di dislivello tra il tombino e il marciapiede per inciampare e cadere rovinosamente a terra. Se accade, è possibile chiamare in causa il comune e ottenere un risarcimento?
Secondo una delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione dipende da quanti centimetri misura il dislivello.
Nello specifico, se il tombino è rialzato di pochi centimetri, dunque in maniera quasi impercettibile all’occhio umano, è più facile inciampare nel chiusino e cadere. Al contrario, se il dislivello è abbastanza pronunciato, può essere chiamato in causa il caso fortuito e dunque la colpa non sarà più dell’amministrazione comunale.

Il pedone che cammina sul marciapiede e inciampa sul tombino, una pietra o un sampietrino, in alcuni casi, può avere diritto ad un risarcimento da parte di chi avrebbe dovuto eliminare le insidie della strada ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile.
In questo caso, secondo la Suprema Corte, il tombino costituisce un bene sottoposto alla custodia del Comune, pertanto, diventa un’insidia stradale che può integrare una situazione di pericolo occulto “per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità”.
In tale assunto sono sintetizzati i caratteri che deve avere l’azione affinché la caduta rientri nella responsabilità del comune, ovvero:
  • invisibilità e
  • imprevedibilità
Nel caso di specie, vi è imprevedibilità qualora il dislivello sia talmente sottile da risultare invisibile, ossia il tombino è di poco rialzato rispetto al marciapiede da non essere avvertito all’occhio umano come un pericolo. Ancora, si ha l’imprevedibilità quando il pedone, secondo la comune diligenza, non può e non deve aspettarsi insidie lungo il suo percorso.
Pertanto, il cittadino che cade a causa di un insidia stradale che si trova sotto al custodia del Comune, deve, in primis, dimostrare la presenza di entrambe le circostanze ai fini del risarcimento e poi il c.d. nesso causale tra il danno e il bene in custodia. Ovvero, la caduta deve essere imputabile all’invisibilità e imprevedibilità dell’insidia.

Molto spesso, però, le amministrazioni comunali portano in giudizio il caso fortuito, ovvero la disattenzione del pedone che quotidianamente percorre la stressa strada.
Nello specifico sembra diventata una prassi a sostegno dell’amministrazione comunale quella di evidenziare il comportamento negligente e imprudente del pedone. Questo, infatti, interrompe il nesso causale esistente tra il danno subito e l’insidia causata dal bene in custodia, e viene meno, pertanto, l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere il risarcimento. Potrebbe scaturirne anche un concorso di colpa che porta in evidenza il principio di auto-responsabilità e che, in ogni caso, scagiona - almeno in parte - l’amministrazione comunale.

Proprio questa tesi è stata sostenuta anche dalla Suprema Corte che non concede il risarcimento a coloro che inciampano lungo una strada che percorrono frequentemente proprio perché dimostrano poca attenzione: in questo caso il danno è imputabile alla loro negligenza. Altre volte, invece, la Corte ha applicato diversamente il principio, riconoscendo il risarcimento ad esempio, ad una donna che è inciampata a causa di un tombino rialzato, a pochi metri da casa. L’insidia in tal caso, però, non era invero prevedibile, poiché il tratto di strada era stato chiuso al transito per un lungo periodo e, quando è stato riaperto si trovava in condizioni diverse rispetto al passato (Cass. sent. del 26.10.2022).


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