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Buoni postali, ora Poste deve ridarti i soldi anche se il buono è scaduto da oltre 10 anni, ma non sempre: nuova sentenza

Buoni postali, ora Poste deve ridarti i soldi anche se il buono è scaduto da oltre 10 anni, ma non sempre: nuova sentenza
La prescrizione dei buoni fruttiferi postali continua a creare contenzioso, perché molti risparmiatori scoprono solo tardi che il titolo aveva una scadenza e che, dopo quella data, decorre un ulteriore termine di dieci anni per chiederne il pagamento. Se questo termine passa inutilmente, Poste Italiane eccepisce la prescrizione e nega il rimborso
Sul tema in questione, negli ultimi anni si sono formati due orientamenti.

Da una parte, una linea più severa — oggi molto forte — sostiene che il risparmiatore deve ricavare durata, scadenza e prescrizione dalla serie del buono e dai relativi decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale. In questa prospettiva, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non basta, da sola, né a fermare la prescrizione né a fondare automaticamente un risarcimento pari al valore del buono perduto.
Anche diverse decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno ribadito che il diritto al rimborso si prescrive di regola in dieci anni dalla scadenza del titolo e che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione.

Dall’altra parte, continuano però ad arrivare decisioni di merito favorevoli ai risparmiatori quando il titolo è poco chiaro, la serie è indicata male o manca del tutto, e Poste non prova di avere consegnato una documentazione idonea a far comprendere davvero al cliente quando il buono sarebbe scaduto.

In questo quadro si inseriscono due nuove pronunce: una del Tribunale di Parma, in funzione di giudice d’appello, e una del Giudice di Pace di Enna, entrambe del 21 ottobre 2026.

Nel caso di Parma i risparmiatori avevano sottoscritto buoni delle serie 18A, AA3 e AA4, con alcune sigle apposte a mano sul retro e un ulteriore titolo addirittura privo di indicazione di serie. Nel caso di Enna era invece in discussione un buono della serie 18P. In entrambi i giudizi, tra il 2023 e il 2024 i titolari avevano chiesto la liquidazione presso l’ufficio postale, ma Poste aveva opposto la prescrizione, sostenendo che erano già trascorsi oltre dieci anni dalla scadenza.
Dopo il reclamo, i risparmiatori hanno agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. I giudici, secondo il testo riportato, hanno ritenuto decisivo il fatto che Poste non avesse provato la consegna del Foglio Informativo Analitico, previsto dal D.M. 19 dicembre 2000, e che i buoni non contenessero elementi sufficienti per consentire ai sottoscrittori di conoscere da soli la loro scadenza.
Il punto centrale è semplice: se il buono non dice in modo comprensibile che serie è, quanto dura e quando scade, il risparmiatore può sostenere di non essere stato messo in condizione di esercitare il diritto in tempo utile.
I giudici valorizzano proprio questo aspetto: non basta affermare in astratto che la disciplina era pubblicata in Gazzetta Ufficiale; occorre verificare se, in concreto, il cliente abbia ricevuto un’informazione effettiva e comprensibile. Da qui l’idea che la mancata consegna del foglio informativo possa integrare violazione degli obblighi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale.

Questa impostazione, però, si colloca in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che pacifico.

L’orientamento più rigoroso emerge con forza dall’ordinanza della Cassazione n. 25055/2026. La Corte ha affermato che, in materia di buoni fruttiferi postali, la mancata consegna del foglio informativo, anche se ipoteticamente qualificabile come inadempimento, non è di per sé idonea a fondare il risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto per prescrizione, perché le informazioni sulla scadenza erano comunque ricavabili dal decreto ministeriale istitutivo della serie pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La motivazione è molto netta: la Corte esclude il nesso causale automatico tra omissione del foglio informativo e perdita del credito, affermando che il risparmiatore può e deve attivarsi per conoscere la disciplina del titolo.

In altre parole, secondo questa linea:
  • la prescrizione decorre dalla scadenza del buono;
  • la mancata consegna del FIA non blocca il decorso del termine;
  • non nasce automaticamente un diritto al risarcimento pari al capitale non più rimborsabile..

Anche l’ABF è in larga parte su questa linea.

Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario confermano, in modo piuttosto costante, tre idee di fondo:
1. la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo (dec. 2251/2026);
2. il foglio informativo non impedisce, da solo, l’eccezione di prescrizione (dec. 8381/2023);
3. le domande risarcitorie fondate sulla mancata consegna del FIA sono spesso dichiarate inammissibili o respinte (dec. 8381/2023).

Su questo profilo l’ABF è stato molto severo: quando il danno viene collegato alla mancata consegna del FIA al momento della sottoscrizione, la controversia è spesso considerata fuori dalla competenza temporale dell’Arbitro, perché la violazione sarebbe avvenuta anni prima, al momento dell’emissione del titolo. In altri casi il ricorso viene comunque respinto perché il diritto al rimborso è ritenuto ormai prescritto.

Dov’è allora il vero contrasto?
Il contrasto non riguarda la regola generale della prescrizione, che resta quella dei dieci anni dalla scadenza. Il contrasto riguarda piuttosto il peso da attribuire alla carenza informativa.
La linea più severa dice: la disciplina della serie era pubblica, quindi il cliente avrebbe potuto conoscerla; la sola omissione del foglio informativo non basta.
La linea più favorevole ai risparmiatori dice invece: se il buono è oscuro, la serie è incerta, le sigle sono manoscritte o mancanti, e Poste non prova di avere consegnato il FIA, allora manca una reale conoscibilità della scadenza e l’omissione informativa diventa giuridicamente rilevante.

Le sentenze di Parma e di Enna si collocano chiaramente in questo secondo filone.

Ma perché il dettaglio della serie è così importante?
Molte controversie nascono proprio da qui. In alcune serie “a termine”, la scadenza non è immediatamente leggibile dal titolo, ma deve essere ricostruita partendo dalla serie di appartenenza e dal relativo decreto. L’ABF, ad esempio, ha chiarito che per certi buoni della serie CE sottoscritti il 5 dicembre 2000, con durata di dieci anni, il dies a quo della prescrizione decorre dal 5 dicembre 2010 e la prescrizione matura il 5 dicembre 2020, salva la proroga Covid che ha spostato l’esigibilità fino al 30 settembre 2021.
In altri casi, per le serie AA, la scadenza è stata individuata alla fine del settimo anno successivo a quello di emissione, con maturazione della prescrizione dieci anni dopo.
Se però il titolo non consente nemmeno di capire con certezza a quale serie appartenga, oppure lo fa con sigle manoscritte poco leggibili o incomplete, la posizione del risparmiatore diventa obiettivamente più debole. È proprio in questi spazi che trovano terreno le decisioni favorevoli.


Cosa possono fare allora oggi i risparmiatori?
Sul piano pratico, chi ha un buono cartaceo non riscosso dovrebbe verificare subito:
  1. la serie del titolo;
  2. la data di emissione;
  3. la durata prevista per quella serie;
  4. la data di scadenza;
  5. l’eventuale decorso del termine decennale di prescrizione;
  6. se vi siano state richieste di rimborso o reclami già presentati.

Questo perché, quando la prescrizione è davvero maturata, il recupero non è affatto semplice. Le decisioni ABF e la citata Cassazione del 2026 mostrano che non basta dire: “non mi avevano avvisato” .
Tuttavia, se il titolo presenta gravi carenze informative — ad esempio serie assente, indicazioni irregolari, assenza di elementi per capire scadenza e durata — e Poste non prova di avere consegnato il FIA, esistono ancora spazi di azione, come mostrano le decisioni richiamate.


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