La delibera n. 2/2026/R/com del 24 gennaio 2026 consolida un sistema di protezione che riguarda non solo le forniture energetiche e idriche, ma anche il carico fiscale legato alla gestione dei rifiuti. Questo meccanismo, fondato su un automatismo sempre più raffinato nel dialogo tra banche dati, mira a trasformare il bonus da misura d’emergenza a pilastro strutturale della pianificazione finanziaria dei nuclei meno abbienti.
La nuova soglia ISEE e l'effetto dell'inflazione triennale
Il cuore della novità risiede nell'innalzamento del limite ISEE ordinario, che per il 2026 è stato fissato a 9.796 euro, superando il precedente sbarramento di 9.530 euro valido per il 2025. Questo incremento risponde a una precisa prescrizione normativa contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, che impone l'adeguamento delle soglie all'andamento dell'inflazione registrato nel triennio precedente.
Rimane invece fermo il limite di 20.000 euro per le famiglie numerose, intese come nuclei con almeno quattro figli a carico, per le quali il legislatore ritiene già sufficientemente ampia la protezione attuale. Tuttavia, nonostante il rialzo della soglia, il valore reale del sussidio rimane ancorato a parametri di povertà assoluta o relativa molto stringenti, lasciando fuori una vasta fascia di contribuenti che, pur non raggiungendo i nuovi limiti, subiscono l'erosione del potere d'acquisto causata dal costo della vita.
L'estensione operativa alla TARI e il ruolo dei Comuni
Nel 2026 arriva anche il bonus sociale sulla tassa rifiuti. Sebbene introdotto normativamente nel periodo precedente, è con l'attuale esercizio finanziario che lo sconto del 25% sulla TARI entra a pieno regime. Il meccanismo di applicazione ricalca quanto già consolidato per luce e gas, basandosi sul trasferimento automatico dei flussi informativi dall'INPS ai gestori del servizio o direttamente ai Comuni.
Questo passaggio richiede tuttavia una coordinazione amministrativa complessa, poiché la natura locale del tributo sui rifiuti impone che i singoli enti comunali integrino i propri sistemi di riscossione con i dati reddituali centralizzati. La sfida risiede nella capacità delle amministrazioni locali di garantire che lo sconto venga applicato con la stessa tempestività dei bonus energetici, evitando ritardi burocratici.
Automatismi e responsabilità del contribuente: la DSU
Nonostante il riconoscimento del bonus sia ormai un processo automatizzato che non richiede la presentazione di una specifica domanda, il cittadino è gravato dall’onere fondamentale di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Senza il rilascio di un'attestazione ISEE in corso di validità, l'incrocio dei dati operato da parte di ARERA e INPS non può attivarsi, precludendo l'accesso agli sconti in bolletta.
L'agevolazione si manifesta come una riduzione diretta sulla spesa per l'energia elettrica pari al 30% dell'utente medio, mentre per il gas naturale lo sconto si attesta al 15%. Sul fronte idrico, il sistema garantisce la gratuità di un quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno per abitante. Pertanto, la mancata presentazione dell'ISEE può comportare la perdita di intere mensilità di agevolazione, poiché l'automatismo agisce pro-rata a partire dalla data di validazione dell'indicatore reddituale.