L'obiettivo della norma è quello di integrare le prestazioni previdenziali già esistenti con strumenti economici potenziati, garantendo che le persone in condizioni di estrema fragilità possano continuare a risiedere nel proprio immobile e con i propri affetti, evitando il ricovero forzato in strutture residenziali.
Struttura e composizione del beneficio economico nel 2026
Il sostegno finanziario previsto per l'anno in corso si presenta come un contributo modulare erogato dall'Inps, la cui entità complessiva può raggiungere la soglia di 1.392 euro mensili. Questa cifra è il risultato della combinazione di due diverse voci di spesa. La prima è costituita dall'indennità di accompagnamento ordinaria, che per il 2026 mantiene un valore medio di 542 euro. La seconda componente, introdotta per rafforzare il potere d'acquisto dei nuclei familiari più in difficoltà, è definita assegno di assistenza o quota integrativa e ha un valore fisso di 850 euro. A differenza della prestazione base, questa integrazione è vincolata e finalizzata esclusivamente alla remunerazione di personale assistenziale qualificato o all'acquisto di servizi di cura forniti da imprese autorizzate, operando come un vero e proprio rimborso spese per l'assistenza professionale.
Criteri di eleggibilità e parametri ISEE sociosanitario
L'accesso al contributo potenziato è subordinato al possesso di requisiti anagrafici, patrimoniali e sanitari particolarmente rigidi.
In primo luogo, il beneficiario deve aver già compiuto 80 anni e deve risultare titolare dell'indennità di accompagnamento.
Sotto il profilo economico, la normativa fissa il limite di accesso a un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro. Tuttavia, data l'evoluzione dei dati sull’inflazione, il legislatore sta attualmente valutando un incremento di questa soglia entro la chiusura dell'anno fiscale 2026, con l'intento di ampliare la platea dei potenziali destinatari.
Oltre al dato economico, la concessione del bonus è legata al riconoscimento del c.d. bisogno assistenziale gravissimo, una condizione che non coincide con la generica invalidità totale, ma che identifica un livello di compromissione funzionale che richiede un monitoraggio costante e professionale.
Il sistema di valutazione multidimensionale dell'Inps
Per accertare la sussistenza del requisito sanitario, l'Inps adotta una procedura di valutazione basata su un questionario standardizzato che analizza diverse sfere della vita quotidiana del richiedente. Questo sistema a punteggio assegna pesi specifici alle limitazioni nelle attività motorie, alle funzioni cognitive e alla presenza di disturbi comportamentali gravi.
Solo i soggetti che raggiungono una valutazione di almeno 8 punti vengono classificati in stato di bisogno gravissimo. Tale condizione identifica persone che hanno perso autonomia nel compiere gli atti essenziali della vita – come l'alimentazione, l'igiene personale o il vestirsi – e la cui incolumità dipende da un'assistenza continua che, se interrotta, determinerebbe rischi immediati per la vita. La verifica non è automatica nemmeno per chi possiede già un certificato di invalidità al 100%: è necessario inoltrare una domanda telematica specifica attraverso il portale Inps, la quale attiva un incrocio di dati sanitari volto a confermare la coerenza tra le patologie certificate e il carico assistenziale richiesto.
Obblighi di rendicontazione e cause di decadenza dal contributo
L'erogazione dei 1.392 euro totali non è priva di vincoli gestionali. Una volta ottenuto l'accoglimento della domanda, il beneficiario entra in un regime di monitoraggio trimestrale delle spese. L'Inps verifica sistematicamente che la quota integrativa di 850 euro sia stata effettivamente utilizzata per pagare lo stipendio di assistenti regolarmente contrattualizzati o per saldare fatture di strutture autorizzate. Il mancato possesso di prove documentali comporta la revoca immediata della componente integrativa. Inoltre, la prestazione decade se il beneficiario viene ricoverato permanentemente in una struttura sanitaria a totale carico dello Stato o se la degenza ospedaliera gratuita supera i 29 giorni consecutivi.