L'estinzione del processo amministrativo richiede, tuttavia, un apposito decreto di perenzione emesso dal giudice, il quale costituisce il provvedimento che definisce l'affare e individua il momento a partire dal quale il diritto al compenso può essere fatto valere.
Più nel dettaglio la perenzione è un istituto del processo amministrativo - regolato dagli articoli 81 e ss. del D.Lgs. n. 104 del 2010 - che rappresenta la principale ipotesi di estinzione del procedimento a seguito del mancato impulso di parte entro un determinato periodo di tempo.
Pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla data del decreto di perenzione e non dall'ultima attività difensiva svolta dal professionista, né dalla mera inattività processuale. Deve quindi ritenersi errata la decisione che anticipi il dies a quo alla semplice scadenza del termine biennale, dichiarando prescritto il credito prima dell'emissione del decreto.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 maggio 2026, n. 14563.
La vicenda trae origine dalla domanda - proposta dalle eredi di un avvocato - per ottenere il pagamento dei compensi maturati nell'ambito di un giudizio amministrativo, successivamente dichiarato perento. Il Comune debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito professionale.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che la prescrizione decennale decorresse dalla data del decreto di perenzione, intervenuto nel 2001, e che la richiesta di pagamento formulata nel 2004 avesse efficacia interruttiva.
Diversamente, la Corte d'Appello riteneva che il rapporto professionale si fosse esaurito con l'ultima attività difensiva svolta nel 1987 e che, pertanto, la prescrizione fosse maturata anteriormente alla dichiarazione di perenzione. Secondo tale impostazione, il decreto di perenzione non sarebbe stato assimilabile a un provvedimento decisorio idoneo a segnare la conclusione dell'affare professionale.
La Corte di Cassazione ha censurato tale ricostruzione, chiarendo che, nei giudizi amministrativi soggetti alla disciplina della perenzione, l'estinzione del processo non consegue automaticamente all'inattività delle parti o al decorso del termine biennale previsto dall'articolo 9 della L. n. 205/2000, ma richiede necessariamente un decreto formale del giudice.
Tale decreto, pur adottato in forma semplificata, ha natura decisoria e rappresenta il provvedimento che definisce il rapporto processuale, determinando contestualmente la cessazione del mandato professionale.
Solo da questo momento il credito dell'avvocato diviene esigibile ai sensi dell'articolo 2935 c.c. e può, quindi, iniziare a decorrere il termine prescrizionale.
Si rammenta, infine, che l'avvocato il quale non emette fattura per una prestazione professionale può essere sanzionato disciplinarmente, ma non senza limiti di tempo. A chiarirlo è un orientamento del Consiglio Nazionale Forense, che ha definito con maggiore precisione quando decorre la prescrizione dell'illecito disciplinare legato all'omessa fatturazione.
In concreto, il riferimento temporale è il 31 dicembre dell'anno successivo all'incasso della parcella non fatturata. È questa la data che segna l'inizio del conteggio della prescrizione e non, come si riteneva in passato, il semplice protrarsi dell'omissione nel tempo. La decisione introduce, così, un limite temporale certo all'azione disciplinare e supera l'idea che la mancata emissione della fattura possa essere contestata senza alcuna scadenza.