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Le spese condominiali cadono in prescrizione?

Le spese condominiali cadono in prescrizione?
Chiunque abita all’interno di un condominio sa bene di essere tenuto al pagamento delle spese condominiali.
Ma queste spese possono essere pretese in qualsiasi momento o, dopo un certo numero di anni, il condominio non avrebbe più diritto di chiederne il pagamento? In altri termini, le spese condominiali cadono in prescrizione? E, se sì, dopo quanto tempo?

Proprio di questa questione di è recentemente occupato il Giudice di Pace di Campobasso, il quale, con la sentenza del 5 aprile 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

Nel caso esaminato da Giudice di Pace, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, che aveva chiesto ed ottenuto la pronuncia di un decreto ingiuntivo, a seguito del mancato pagamento, da parte del condomino stesso, delle spese condominiali relative all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

Secondo il condomino, infatti, il credito si era prescritto, essendo trascorsi più di 5 anni da quanto il medesimo poteva essere preteso.

Il Giudice di Pace, tuttavia, non riteneva di aderire alle argomentazioni svolte dal condomino, in quanto il credito in questione non poteva ritenersi estinto per prescrizione.

In particolare, il Giudice precisava, innanzitutto, che “le disposizioni normative stabiliscono che nessun condomino può sottrarsi dal contribuire alle spese necessarie per la conservazione dei beni comuni o per l’erogazione dei servizi nell’interesse di tutti, neppure rinunziando ai propri diritti sulle cose e sui servizi predetti”.

Osservava il Giudice come, nel caso di specie, le spese condominiali fossero relative all’esecuzione di lavori di “manutenzione straordinaria”, riguardanti i “lavori per il rifacimento di facciata e balconi”, adeguatamente deliberate dall’assemblea di condominio.

Ebbene, il Giudice ricordava come “le spese condominiali fisse si prescrivono in cinque anni” e, in tale categoria, rientrano, ad esempio, “la pulizia o la manutenzione ordinaria dell’edificio”, le quali rivestono “natura periodica, trattandosi di obbligazioni che si rinnovano ogni anni o in termini più brevi”.

Invece, tale termine di prescrizione quinquennale non si applica “per le spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione, per le quali il termine prescrizionale, in virtù del loro carattere occasionale, si amplia, rimanendo normali crediti assoggettati all’ordinario regime di prescrizione di dieci anni”.

Osservava, infatti, il Giudice di Pace, come anche il Tribunale di Roma, in un caso analogo, avesse rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da alcuni condomini proprio sulla base del fatto che erano già trascorsi cinque anni da quando era sorto il diritto al pagamento dei lavori di straordinaria manutenzione (Tribunale di Roma, sentenza n. 18826 del 2015), in quanto il termine breve ha senso solo con riferimento a spese periodiche, che si rinnovano annualmente”.

In conclusione, il Giudice di Pace di Campobasso, nella sentenza in oggetto, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che il diritto di credito al pagamento delle spese condominiali relative a lavori di straordinaria amministrazione non si fosse prescritto, in quanto, con riferimento a tale tipologia di spese, non si applica il termine di prescrizione di cinque anni ma quello ordinario di dieci anni.

In altri termini, quanto ai debiti relativi alle spese condominiali occorre distinguere: le spese periodiche, che si rinnovano annualmente, si prescrivono in cinque anni, mentre quelle relative ai lavori di straordinaria manutenzione, si prescrivono in dieci anni.


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