La nuova norma opera una distinzione sostanziale basata sul rischio effettivo legato all’ambiente di lavoro, sancendo che la circolazione di determinati mezzi d’opera in aree private non accessibili al pubblico non debba più sottostare al regime della RC auto tradizionale. Il legislatore ha riconosciuto come il potenziale di danno di un macchinario che si muove all’interno di un capannone industriale sia diverso da quello di un veicolo normalmente coinvolto nel traffico urbano. Attraverso l'art. 9 della nuova legge, vengono esentati innanzitutto i carrelli elevatori non immatricolati, classificati come macchine operatrici, a condizione che la loro operatività rimanga vincolata a depositi, stabilimenti o pertinenze aziendali chiuse.
L’esenzione riguarda anche i mezzi agricoli privi di targa o di certificazione tecnica, purché utilizzati esclusivamente entro i confini dei terreni privati. Il medesimo principio viene esteso ai veicoli che, pur essendo regolarmente targati, svolgono la propria funzione in zone interne e riservate di snodi logistici critici come porti, aeroporti o scali ferroviari, aree dove l'accesso è interdetto alla generalità della popolazione. È fondamentale, tuttavia, precisare che detta esenzione dall'obbligo assicurativo decade nell'istante in cui il mezzo, anche per un breve spostamento, impegna la sede stradale pubblica.
La normativa subordina l'esenzione alla presenza di una copertura per la responsabilità civile verso terzi, comunemente nota come RCT. Si passa dunque da un sistema di protezione imposto per legge, con massimali minimi e clausole standardizzate, a una tutela di matrice privatistica regolata dall'art. 1917 del c.c.. A differenza della RC auto, la polizza RCT non permette al danneggiato di agire direttamente contro la compagnia assicurativa, né garantisce gli standard di indennizzo predefiniti che caratterizzano le assicurazioni stradali.
La protezione Rct si configura come un accordo volontario tra l'impresa e l'assicuratore, volto a manlevare il patrimonio aziendale dai danni che i propri asset o collaboratori potrebbero arrecare a terzi durante l'esercizio delle attività. In caso di collisione tra un muletto ed un fornitore all’interno di un magazzino, il risarcimento del danno dipenderà esclusivamente dalle clausole pattuite nel contratto privato sottoscritto dall'azienda.
Questo aspetto solleva alcuni interrogativi circa l’effettiva idoneità delle tutele, dato che una polizza RCT con massimali inadeguati o esclusioni troppo ampie potrebbe lasciare la vittima priva di un risarcimento integrale, considerando che in questi contesti viene meno anche l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il riordino operato dalla Legge Pmi si intreccia con altre iniziative legislative, come il decreto correttivo 184/2023, che tenta di fare chiarezza sulla condizione dei veicoli ormai privi di funzionalità elementari. La tendenza è quella di estendere le deroghe anche a quei mezzi che, a causa della mancanza di componenti vitali come il propulsore o il sistema di sterzo, non sono più tecnicamente idonei ad essere considerati strumenti di trasporto. È però essenziale distinguere l'inagibilità strutturale dal semplice guasto temporaneo o dalla sosta prolungata, situazioni che non autorizzano l'interruzione della copertura assicurativa se il mezzo conserva ancora la sua potenziale idoneità alla circolazione.
L'attuale quadro normativo, pur introducendo semplificazioni particolarmente attese dalle aziende agricole e industriali, è ancora piuttosto frammentario con riferimento ai grandi operatori logistici o ai gestori di flotte destinate alla vendita e al noleggio, per i quali lo strumento principale rimane la polizza a libro matricola.