La L. 118/1971 stabilisce che l’invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.
Per valutarne la sussistenza, un’apposita Commissione medica dell’ASL competente procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell’invalidità:
Per valutarne la sussistenza, un’apposita Commissione medica dell’ASL competente procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell’invalidità:
- dal 33% al 66% si parla di invalidità civile lieve;
- dal 67% al 99% si ha un’invalidità civile medio-grave;
- con il 100% di invalidità si parla di non autosufficienza.
In relazione alla gravità della patologia accertata, la Commissione medica attribuisce una percentuale di invalidità. In base a questa percentuale, si ha diritto a determinati benefici.
In particolari situazioni sarà possibile percepire fino a 1.289 euro mensili erogati dall’INPS. Tuttavia, per ottenere questo importo è necessario seguire un iter preciso.
1. Assegno mensile di invalidità civile totale (100%)
La prima richiesta da presentare è la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.
In caso di invalidità totale (100%) e con un reddito personale annuo pari o inferiore a 19.772,50 euro, si ha diritto a un assegno mensile di 336 euro, erogato per 13 mensilità.
2. Maggiorazione dell’assegno di invalidità
Se l’invalido ha un reddito molto basso, può aver diritto a una maggiorazione mensile di 411,84 euro.
Requisiti reddituali per la maggiorazione:
Pensionato singolo: euro 9.721,92
Coniugato: euro 16.724,89
In questo caso, viene considerato anche il reddito del coniuge (a differenza del requisito per l’assegno base di invalidità).
Non è necessario presentare una domanda specifica per la maggiorazione: l’INPS la calcola in automatico sulla base dei redditi dichiarati l’anno precedente.
Totale mensile con maggiorazione: 336 euro (assegno base) + 411,84 euro (maggiorazione) = 747,84 euro/mese per 13 mensilità.
3. Indennità di accompagnamento
Per accedere all’indennità di accompagnamento, è obbligatorio presentare una domanda specifica. I requisiti vengono accertati caso per caso dalla Commissione medica della ASL.
L’indennità di accompagnamento non dipende dal reddito, ma esclusivamente da condizioni sanitarie.
Requisiti sanitari necessari:
In particolari situazioni sarà possibile percepire fino a 1.289 euro mensili erogati dall’INPS. Tuttavia, per ottenere questo importo è necessario seguire un iter preciso.
1. Assegno mensile di invalidità civile totale (100%)
La prima richiesta da presentare è la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.
In caso di invalidità totale (100%) e con un reddito personale annuo pari o inferiore a 19.772,50 euro, si ha diritto a un assegno mensile di 336 euro, erogato per 13 mensilità.
2. Maggiorazione dell’assegno di invalidità
Se l’invalido ha un reddito molto basso, può aver diritto a una maggiorazione mensile di 411,84 euro.
Requisiti reddituali per la maggiorazione:
Pensionato singolo: euro 9.721,92
Coniugato: euro 16.724,89
In questo caso, viene considerato anche il reddito del coniuge (a differenza del requisito per l’assegno base di invalidità).
Non è necessario presentare una domanda specifica per la maggiorazione: l’INPS la calcola in automatico sulla base dei redditi dichiarati l’anno precedente.
Totale mensile con maggiorazione: 336 euro (assegno base) + 411,84 euro (maggiorazione) = 747,84 euro/mese per 13 mensilità.
3. Indennità di accompagnamento
Per accedere all’indennità di accompagnamento, è obbligatorio presentare una domanda specifica. I requisiti vengono accertati caso per caso dalla Commissione medica della ASL.
L’indennità di accompagnamento non dipende dal reddito, ma esclusivamente da condizioni sanitarie.
Requisiti sanitari necessari:
- invalidità totale e permanente (100%);
- impossibilità di deambulare senza aiuto continuo;
- impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Importo dell’indennità di accompagnamento: 542 euro al mese, per 12 mensilità (la tredicesima non è prevista).
Totale mensile possibile (con accompagnamento + assegno + maggiorazione):
Assegno invalidità + maggiorazione: 747,84 euro/mese
Indennità di accompagnamento: 542 euro/mese
Totale mensile complessivo: 1.289,84 euro/mese.
Si ricorda, infine, che - con la sentenza n. 94, depositata il 3 luglio 2025 - la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale e dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo. È "irragionevole e discriminatorio" – e, pertanto, in contrasto con l’art. 3 Cost. – distinguere tra sistema retributivo e contributivo per il calcolo dell’assegno ordinario di invalidità, per consentire poi l’integrazione al minimo solo nel primo caso, "tanto più che il sistema contributivo sarebbe tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo".
Tuttavia, la dichiarata illegittimità della disposizione non ha effetto retroattivo: chi ha percepito un importo più basso in passato non riceverà arretrati.
Grazie a questa novità, pertanto, l’integrazione al minimo si applica agli assegni di invalidità, nella misura in cui risultino inferiori all’importo minimo previsto per l’anno di riferimento. Tuttavia, chi ha ricevuto in passato una pensione inferiore per effetto del sistema contributivo non potrà recuperare le somme non percepite.