L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dalla legge n. 222 del 1984 e spetta al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
L’assegno spetta senza limiti d’età ma, al compimento di quella stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, si trasforma, «in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione», in pensione di vecchiaia.
Ai fini del perfezionamento del diritto, l'art. 4 della citata legge, attraverso una serie di richiami normativi, richiede che il lavoratore abbia versato contributi per almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa.
Ricorrendo entrambi i requisiti – medico-legale e assicurativo – l’assegno è calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; qualora esso risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, l’assegno è integrato, «nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale».
Con la sentenza n. 94, depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo.
È "irragionevole e discriminatorio" – e, pertanto, in contrasto con l’art. 3 Cost. – distinguere tra sistema retributivo e contributivo per il calcolo dell’assegno ordinario di invalidità, per consentire poi l’integrazione al minimo solo nel primo caso, "tanto più che il sistema contributivo sarebbe tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo".
Tuttavia, la dichiarata illegittimità della disposizione non ha effetto retroattivo: chi ha percepito un importo più basso in passato non riceverà arretrati.
Sul punto, con la circolare 25 febbraio 2026, n. 20, l’Istituto previdenziale INPS chiarisce che possono beneficiare dell’integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata.
L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto, pari a 611,85 euro. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.
La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
La circolare ricorda anche che l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti di legge. Per le pensioni contributive, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo e l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno (al netto dell’eventuale integrazione).
Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva.
L’assegno spetta senza limiti d’età ma, al compimento di quella stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, si trasforma, «in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione», in pensione di vecchiaia.
Ai fini del perfezionamento del diritto, l'art. 4 della citata legge, attraverso una serie di richiami normativi, richiede che il lavoratore abbia versato contributi per almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa.
Ricorrendo entrambi i requisiti – medico-legale e assicurativo – l’assegno è calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; qualora esso risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, l’assegno è integrato, «nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale».
Con la sentenza n. 94, depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo.
È "irragionevole e discriminatorio" – e, pertanto, in contrasto con l’art. 3 Cost. – distinguere tra sistema retributivo e contributivo per il calcolo dell’assegno ordinario di invalidità, per consentire poi l’integrazione al minimo solo nel primo caso, "tanto più che il sistema contributivo sarebbe tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo".
Tuttavia, la dichiarata illegittimità della disposizione non ha effetto retroattivo: chi ha percepito un importo più basso in passato non riceverà arretrati.
Sul punto, con la circolare 25 febbraio 2026, n. 20, l’Istituto previdenziale INPS chiarisce che possono beneficiare dell’integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata.
L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto, pari a 611,85 euro. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.
La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
La circolare ricorda anche che l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti di legge. Per le pensioni contributive, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo e l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno (al netto dell’eventuale integrazione).
Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva.