Con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 28627 la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di particolare rilievo sociale e giuridico: il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in favore di un minore convivente con la nonna, unica figura in grado di assicurarne il sostentamento economico e materiale.
Il caso trae origine dal ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, la quale aveva confermato quanto già riconosciuto in primo grado alla ricorrente: il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare. La Corte territoriale aveva infatti accertato che il nipote, privo di adeguato sostegno da parte dei genitori, conviveva stabilmente con la nonna ed era a suo carico.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’INPS, ha precisato che il requisito della “vivenza a carico” non coincide né con la semplice convivenza né con una totale dipendenza economica, ma implica la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente. Tale prova, pur dovendo essere rigorosa, può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di gravi vizi motivazionali.
Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato diversi elementi: la convivenza stabile del minore con la nonna, il ruolo esclusivo di quest’ultima nel suo mantenimento, l’assenza del padre e la mancanza di redditi significativi da parte della madre. Ha inoltre evidenziato che «il quadro fattuale è di tale univocità da rendere assolto il canone probatorio richiesto», sottolineando come la nonna, titolare di pensione, provvedesse in modo costante e continuativo al sostentamento del nipote.
Più nel dettaglio la Suprema Corte Corte ha accertato che:
Il caso trae origine dal ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, la quale aveva confermato quanto già riconosciuto in primo grado alla ricorrente: il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare. La Corte territoriale aveva infatti accertato che il nipote, privo di adeguato sostegno da parte dei genitori, conviveva stabilmente con la nonna ed era a suo carico.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’INPS, ha precisato che il requisito della “vivenza a carico” non coincide né con la semplice convivenza né con una totale dipendenza economica, ma implica la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente. Tale prova, pur dovendo essere rigorosa, può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di gravi vizi motivazionali.
Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato diversi elementi: la convivenza stabile del minore con la nonna, il ruolo esclusivo di quest’ultima nel suo mantenimento, l’assenza del padre e la mancanza di redditi significativi da parte della madre. Ha inoltre evidenziato che «il quadro fattuale è di tale univocità da rendere assolto il canone probatorio richiesto», sottolineando come la nonna, titolare di pensione, provvedesse in modo costante e continuativo al sostentamento del nipote.
Più nel dettaglio la Suprema Corte Corte ha accertato che:
- il minore conviveva con la nonna;
- la nonna è percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote;
- la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato euro 281; la medesima, del resto, non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento;
- il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego part-time, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non lo ha mai mantenuto e, infatti, nemmeno ha mai chiesto di percepire l'assegno per il nucleo familiare.
Da tali elementi, di sicura pregnanza probatoria e non contestati dall'INPS, la Corte ha rettamente concluso che l'unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna.
La decisione conferma, dunque, che il requisito della vivenza a carico può essere dimostrato anche mediante presunzioni, purché queste conducano a un quadro probatorio chiaro e coerente.