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Ascoltare musica ad alto volume integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Ascoltare musica ad alto volume integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Commette reato chi, al solo scopo di arrecare disturbo ai vicini, ascolti la radio ad alto volume. In tal caso, la volontà di arrecare disturbo ad un numero indefinito di persone rende superflua qualsiasi misurazione del rumore prodotto, stante la chiara dolosità della condotta.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8966/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di ritenere responsabile del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ex art. 659 del c.p., chi abbia ascoltato la radio ad alto volume in modo reiterato, al solo scopo di disturbare il vicinato.

La vicenda giudiziaria, di cui si è occupata la Suprema Corte, vedeva come protagonista un uomo che, al termine del giudizio di primo grado, si era visto condannare, ai sensi dell’art. 659 c.p., per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, per aver ascoltato ad alto volume la radio disturbando i vicini. Per il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, secondo il quale soltanto la parte civile mal sopportava il volume alto, a causa di problemi d’insomma e di insofferenza ai rumori, la condotta dell’uomo era finalizzata esclusivamente a recare disturbo ad una quantità indefinita di persone.

L’imputato, rimasto soccombente in primo grado, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ed evidenziando, inoltre, come la stessa avesse erroneamente applicato la pena della multa al posto di quella dell’ammenda, prevista dallo stesso art. 659 c.p. Il ricorrente eccepiva, innanzitutto, come la responsabilità penale attribuitagli fosse fondata sulle sole dichiarazioni rese dalla parte civile, unico ad essersi lamentato dei rumori, e che, a suo avviso, costituiva una fonte poco attendibile, a causa sia del loro rapporto di inimicizia, sia della sua scarsa sopportazione dei rumori dovuta all’insonnia di cui soffriva. Parimenti non attendibili sarebbero state, poi, anche le testimonianze della sorella della parte civile, di un suo vicino e del proprietario dell’appartamento abitato dalla parte offesa.

L’imputato rilevava, inoltre, la mancanza di dati e misurazioni che determinassero se i rumori da lui prodotti avessero effettivamente superato i normali livelli di tollerabilità, considerato, peraltro, che molti dei suoi vicini non avevano mai avanzato alcuna lamentela al riguardo.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, convertendo, però, la multa in ammenda.
In merito, innanzitutto, all’asserita scarsa attendibilità delle dichiarazioni fornite nel corso del processo di merito, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso, giudicandolo non specifico e finalizzato esclusivamente ad ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità.

Secondo i giudici di legittimità, peraltro, appare del tutto logica la ricostruzione dei fatti fornita dal tribunale, il quale ha coerentemente rilevato come l’imputato avesse acceso reiteratamente lo stereo ad alto volume al solo scopo di arrecare disturbo ad un numero indefinito di persone, circostanza, questa, che rende superflua qualsiasi misurazione del rumore prodotto, stante la chiara dolosità della condotta. Dai fatti e dalle testimonianze raccolte, era, infatti, emerso in modo sufficientemente chiaro, tra le altre cose, che il comportamento dell'imputato era mosso da una specifica volontà di molestare i vicini.


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