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Ancora sui presupposti della revoca dell'assegno di mantenimento

Famiglia - -
Ancora sui presupposti della revoca dell'assegno di mantenimento
Come noto, al momento della pronuncia del divorzio, il giudice può porre a carico di uno dei coniugi, l'obbligo di corrispondere all'altro un "assegno divorzile", a titolo di contributo del mantenimento dell'ex coniuge e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), ai sensi dell’art. 156 codice civile.

Tale provvedimento, peraltro, non è immodificabile in via assoluta, dal momento che il coniuge interessato potrebbe agire al fine di ottenere la "modifica delle condizioni di divorzio" (art. 710 codice procedura civile), laddove sia cambiata la situazione economico-reddituale che, al momento della sentenza, aveva giustificato il provvedimento relativo al mantenimento.

In sostanza, il coniuge interessato potrà agire per ottenere una revisione, in aumento o in diminuzione, dell'assegno di mantenimento (o, anche, per chiederne la revoca integrale), laddove tale richiesta sia adeguatamente motivata.

Ebbene, cosa succede se il coniuge si rifà una vita con un nuovo compagno e il figlio nato da questa relazione contribuisce ad apportare le risorse economiche necessarie a far fronte alle esigenze della famiglia? In questo caso, l'altro coniuge può chiedere che l'obbligo di mantenimento venga revocato o, quantomeno, ridotto?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17666 del 2015, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, l'ex moglie, dopo la fine del matrimonio, aveva intrattenuto una relazione stabile con un nuovo compagno, con il quale conviveva stabilmente e dal quale aveva anche avuto una figlia, la quale, appunto, contribuiva a far fronte alle esigenze della famiglia.

Il Tribunale, quindi, su domanda del marito, dichiarava di revocare l'obbligo di mantenimento in favore della moglie e revocava l’assegnazione della casa coniugale al marito, con una decisione che veniva confermata anche dalla Corte d'Appello.

La moglie, quindi, decideva di proporre ricorso per Cassazione, in quanto, a suo dire, il giudice di secondo grado, nel confermare la sentenza di primo grado, non aveva tenuto in adeguata considerazione il fatto che anche l'ex marito conviveva con una nuova compagna e utilizzava proprio la casa famigliare, al contrario della donna, la quale si era vista costretta ad andare a vivere presso la madre, a causa di questa nuova convivenza.

Secondo la Cassazione, tuttavia, non era possibile aderire alle argomentazioni svolte dalla moglie, dal momento che non era possibile sindacare la valutazione di merito effettuata dalla Corte d'Appello, la quale aveva adeguatamente argomentato la sua decisione.

In particolare, secondo la Corte, ai fini dell’esclusione dell’assegno di mantenimento, è del tutto irrilevante che il marito abbia intrattenuto una nuova stabile convivenza, dal momento che “l’accertamento cruciale riguarda l’inadeguatezza dell’avente diritto e non la stabilità della situazione sopravvenuta all’obbligato”.

Per quanto concerne, invece, la decisione di revocare l’assegnazione della casa coniugale al marito, anche in questo caso la Cassazione aderisce alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello, la quale aveva precisato come “tale provvedimento può essere assunto esclusivamente a tutela della prole, nella specie mancante, non potendo essere finalizzata a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente deciso di revocare l’assegnazione della casa coniugale al marito, nonostante questi fosse, nel caso di specie, il “coniuge più debole”.


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