Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Agenzia delle Entrate, dal 5 settembre ripartono le cartelle esattoriali e gli avvisi: ecco chi rischia e cosa fare

Fisco - -
Agenzia delle Entrate, dal 5 settembre ripartono le cartelle esattoriali e gli avvisi: ecco chi rischia e cosa fare
Con la fine della pausa estiva torna l’attenzione sugli avvisi bonari e sulle dichiarazioni IVA: le nuove regole in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Nel mese di agosto è previsto un periodo di sospensione per diverse comunicazioni fiscali. La pausa riguarda, in particolare, l'invio di alcune comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.
Con l'arrivo di settembre, questa sospensione termina e l'attività ordinaria degli uffici può riprendere.

Questo significa che potrebbero tornare a essere recapitate lettere di compliance, comunicazioni di irregolarità e altri atti fiscali, oltre alle notifiche delle cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per questo è importante arrivare preparati: controllare le dichiarazioni presentate, conservare la documentazione relativa a spese e detrazioni e non trascurare eventuali comunicazioni dell'amministrazione finanziaria.

Adesso gli uffici, quindi, possono tornare a trasmettere gli atti interessati dalla sospensione e, per chi ha ricevuto un avviso bonario poco prima dell’estate, la data più importante è il 5 settembre.
La normativa prevede, infatti, una sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre. Durante questo periodo il conteggio dei giorni a disposizione del contribuente si interrompe.
La regola interessa, tra gli altri, gli avvisi derivanti dai controlli automatizzati, dai controlli formali e dalla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Dal 5 settembre il conteggio riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Si supponga, ad esempio, che un contribuente riceva un avviso bonario il 20 luglio 2026. Il termine ordinario è di 30 giorni. Il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre viene, però, escluso dal conteggio per effetto della sospensione feriale. Il contribuente non perde quindi i giorni che gli restano a disposizione: questi vengono semplicemente congelati e tornano a decorrere dal 5 settembre. Per evitare errori è fondamentale verificare sempre la data effettiva di ricezione dell'atto e il termine indicato nella comunicazione.
Uno dei motivi per cui è importante non ignorare un avviso bonario riguarda le sanzioni.
La regolarizzazione entro i termini previsti consente, infatti, di beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quello applicabile in caso di mancato pagamento e successivo passaggio alla riscossione.
Per gli esiti del controllo automatizzato, la sanzione applicata è pari al 10% dell’imposta, cioè un terzo della sanzione ordinaria del 30%.
Per gli esiti del controllo formale, invece, l’importo della sanzione è generalmente pari al 20%.
Questo significa che intervenire tempestivamente può fare una differenza significativa sull’importo complessivamente dovuto.

Attenzione: il periodo estivo non rappresenta una sospensione generalizzata di qualsiasi attività del Fisco.
La circolare 9/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate prevede, infatti, la possibilità di procedere comunque con determinate notifiche in presenza di situazioni di indifferibilità e urgenza.
La deroga può operare, ad esempio, quando vi è il rischio concreto di superare termini di prescrizione o decadenza che impedirebbero allo Stato di recuperare le somme dovute.
La notifica può inoltre proseguire in presenza di atti contenenti una notizia di reato da trasmettere all’autorità giudiziaria, nonché in determinate situazioni che riguardano contribuenti sottoposti a procedure concorsuali.

Attenzione anche a non confondere la tregua fiscale di agosto con le scadenze della rottamazione. La sospensione estiva prevista per determinate comunicazioni dell’amministrazione finanziaria non comporta automaticamente lo slittamento delle rate della definizione agevolata. Chi è interessato dalla rottamazione deve, quindi, continuare a verificare le proprie scadenze sulla base della specifica disciplina applicabile e degli eventuali provvedimenti di proroga.

Per contribuenti e imprese, il consiglio è quindi di non aspettare l’arrivo di una nuova comunicazione per verificare la propria posizione.

Chi ha ricevuto un avviso prima della pausa estiva dovrebbe controllare:
  • la data di ricezione della comunicazione;
  • il termine originario per il pagamento;
  • i giorni già trascorsi prima del 1° agosto;
  • i giorni residui dopo la sospensione;
  • eventuali rateizzazioni o definizioni agevolate già attive.

Infine si rende noto che, con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole operative per la nuova procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa.
Il Fisco potrà ricostruire la posizione del contribuente attraverso l’incrocio dei dati già presenti nelle proprie banche dati: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni LIPE e versamenti effettuati tramite modello F24.

La nuova procedura si inserisce nel percorso di progressiva digitalizzazione dei controlli fiscali introdotto dall’art. 1, comma 111, della L. n. 199 del 2025.
La disposizione consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione automatizzata dell’IVA anche quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale.
La procedura potrà essere applicata non soltanto quando la dichiarazione risulta completamente assente, ma anche nei casi di omissione sostanziale.
In particolare, viene considerata omessa anche una dichiarazione presentata senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e l’imposta dovuta.
In assenza della dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate potrà determinare l’imposta dovuta utilizzando le informazioni già trasmesse dal contribuente nel corso dell’anno.

Saranno presi in considerazione, in particolare:
  • fatture elettroniche emesse e ricevute, limitatamente ai dati fattura trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
  • corrispettivi telematici, memorizzati e trasmessi dai registratori telematici;
  • comunicazioni LIPE, ossia i dati delle liquidazioni periodiche IVA eventualmente presentati;
  • versamenti IVA effettuati, risultanti dai modelli F24 relativi al periodo d’imposta interessato.
Il calcolo partirà dall’IVA a debito risultante dall’elaborazione dei dati disponibili.
L’esito della procedura viene normalmente notificato via PEC, all’indirizzo registrato nell’INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale. Qualora la consegna elettronica non vada a buon fine, è previsto l’invio mediante raccomandata A/R. Il prospetto e il dettaglio delle operazioni utilizzate per il conteggio sono inoltre consultabili nel Cassetto Fiscale.
Del ricevimento decorreranno 60 giorni, durante i quali possono essere segnalati dati inesatti o elementi non valutati in maniera corretta dall’Amministrazione finanziaria.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.