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Nuovi controlli sulle spese sanitarie, l'Agenzia delle Entrate potrà effettuarli fino a otto anni: ecco su quali dati

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Nuovi controlli sulle spese sanitarie, l'Agenzia delle Entrate potrà effettuarli fino a otto anni: ecco su quali dati
L’Agenzia delle Entrate può usare per otto anni i dati trasmessi al sistema TS, senza violazione della privacy: l’ok dell’Autorità Garante
A partire dal 2024 arriveranno novità in materia fiscale. Infatti, il Fisco potrà controllare in modo più attento le spese sanitarie. Il Garante della Privacy ha dato il proprio benestare alla normativa che consente alla pubblica amministrazione di utilizzare i dati fiscali delle fatture trasmesse al Sistema TS (ossia, il c.d. Sistema Tessera Sanitaria) per varie finalità, tra cui la verifica della spesa sanitaria.

Ciò significa un aumento dei controlli sulle spese sanitarie. Facciamo chiarezza.

Il Ministero dell’Economia ha elaborato due decreti che stabiliscono le modalità e i tempi di utilizzo delle informazioni fiscali contenute nelle fatture relative a spese trasmesse al Sistema TS. Il primo decreto (il decreto legislativo n. 127/2015) disciplina lo scontrino elettronico, mentre il secondo (il decreto legge n. 199/2018) regolamenta la materie delle fatture inviate al Sistema TS.

Quindi, in concreto, quali sono i dati fiscali su cui il Fisco può effettuare il monitoraggio?

Occorre precisare che si tratta di una normativa (nello specifico, l’art. 10-bis d.l. n. 199/2018 e l’art. 2, comma 6-quater d.lgs. n. 127/2015) che ha ottenuto solo recentemente il via libera del Garante della Privacy con il parere dello scorso 7 dicembre 2023. In realtà, l’intervento dell’Autorità Garante è stato necessario poiché l’utilizzo delle informazioni sulle spese sanitarie da parte del Fisco poneva il problema del rispetto delle norme in materia di privacy.

Dunque, qual è il risultato?

L’Agenzia delle Entrate potrà usare i dati fiscali delle spese sanitarie per controlli specifici. In particolare, il Fisco potrà effettuare queste attività collegate ai dati inviati al Sistema TS fino a 8 anni dalla presentazione della dichiarazione di riferimento (per essere precisi, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’invio della relativa dichiarazione e, comunque, entro il termine di eventuali giudizi).

Allora, quali sono queste informazioni fiscali?

Come detto, si tratta dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS. Il Sistema TS è il “Sistema Tessera Sanitaria”: cioè, una piattaforma telematica che è stata preparata dal Ministero, in collaborazione con la A.G.I.D. (Agenzia per l’Italia Digitale), per gestire i dati e le spese sanitarie dei contribuenti.

Nello specifico, ci si riferisce alle informazioni fiscali trasmesse al Sistema TS contenute nelle fatture relative a prestazioni sanitarie (compresi i dati su operazioni per cui l’assistito ha manifestato la sua opposizione) e nei corrispettivi inviati giornalmente al Sistema TS. Saranno inclusi anche i dati relativi all’IVA di ogni singola operazione.

Attenzione. Quest’attività del Fisco non entrerà in contrasto con il diritto alla privacy dei singoli contribuenti. Infatti, anche se il Fisco potrà memorizzare ed utilizzare i dati fiscalmente rilevanti, è comunque previsto l’oscuramento delle informazioni relative alla tipologia di prestazione effettuata e dei dati del paziente (come, ad esempio, il codice fiscale).

Però, in pratica, quali sono le finalità di questi controlli fiscali?

In sostanza, il Fisco potrà usare i dati rilevanti sul fronte fiscale sulle spese sanitarie per perseguire diversi scopi, tra cui il controllo diretto al riconoscimento dei rimborsi fiscali e l’analisi del rischio di evasione fiscale.

Peraltro, proprio in relazione alle attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate potrà condividere le informazioni fiscalmente rilevanti anche con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Dogane. Quindi, ciò significa che Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane potranno utilizzare i dati a loro disposizione per le loro finalità.

Non resta che aspettare l'arrivo di queste novità già nel 2024.


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