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Agenzia delle Entrate, ora rischi l'8% di tasse se ricevi molti soldi dai tuoi genitori, anche se non li chiami donazione

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Agenzia delle Entrate, ora rischi l'8% di tasse se ricevi molti soldi dai tuoi genitori, anche se non li chiami donazione
Un trasferimento di denaro può essere soggetto all'imposta sulle donazioni anche quando non viene formalmente qualificato come “donazione” dal contribuente
È questo uno dei principi più rilevanti affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l'ordinanza 20 maggio 2026, n. 15315.

La pronuncia affronta una questione particolarmente delicata: che cosa accade quando, nell'ambito di un procedimento di accertamento fiscale, il contribuente dichiara di aver ricevuto somme di denaro senza un obbligo di restituzione?
Secondo la Cassazione, in presenza delle condizioni previste dalla legge, quella dichiarazione può consentire all'Amministrazione finanziaria di accertare l'esistenza di una liberalità e applicare la relativa imposta.

La vicenda riguardava un trasferimento patrimoniale di oltre 8,2 milioni di euro, costituito da denaro e titoli detenuti all'estero dalla madre della contribuente e successivamente trasferiti alla figlia.
La questione era emersa nel corso di un procedimento fiscale relativo ad altre imposte. La contribuente aveva fornito all'Amministrazione finanziaria una spiegazione della provenienza delle somme, escludendone la natura reddituale, senza tuttavia indicare un'obbligazione di restituzione o una diversa causa giuridica del trasferimento.

L'Agenzia delle Entrate aveva quindi ricondotto l'operazione nell'ambito delle liberalità diverse dalle donazioni, applicando l'imposta prevista dall'art. 56 bis del D.Lgs. n 346/1990.

In linea generale, possono distinguersi due situazioni:
  • la prima riguarda la registrazione volontaria della liberalità. Il beneficiario può decidere di sottoporre spontaneamente l'attribuzione a registrazione, con applicazione delle aliquote e delle franchigie previste dalla disciplina dell'imposta sulle donazioni in relazione al rapporto tra disponente e beneficiario;
  • la seconda riguarda invece il caso in cui la liberalità emerge nell'ambito di un procedimento finalizzato all'accertamento di altre imposte.

È proprio questa l'ipotesi sulla quale si concentra la pronuncia della Cassazione. In tale situazione, l'art. 56-bis prevede l'applicazione dell'aliquota dell'8% sulla parte eccedente le franchigie previste per l'imposta sulle donazioni.

La contribuente aveva contestato la pretesa fiscale, ma la sua posizione non è stata accolta nei precedenti gradi di giudizio. La questione è così arrivata davanti alla Cassazione.
Il passaggio centrale dell'ordinanza riguarda il significato della dichiarazione resa dal contribuente.
La Cassazione chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 56-bis, non è necessario che l'interessato dichiari espressamente di aver ricevuto una “donazione”.
Ciò che rileva è che dalla dichiarazione emerga il fatto materiale dell'attribuzione patrimoniale gratuita, vale a dire uno spostamento di ricchezza da un soggetto a un altro senza una corrispondente controprestazione.
La qualificazione giuridica dell'operazione non spetta necessariamente al contribuente: è l'Amministrazione finanziaria a dover ricondurre il trasferimento alla corretta categoria giuridica sulla base degli elementi emersi.
In altri termini, non è decisiva l'etichetta utilizzata dalle parti: ciò che conta è la sostanza economica dell'operazione.

La decisione richiama la distinzione tra donazione in senso proprio e liberalità indiretta.
La donazione ordinaria presuppone, in linea generale, il rispetto della forma prevista dall'art. 782 c.c. Le liberalità indirette, invece, possono realizzarsi attraverso strumenti negoziali differenti, purché producano l'effetto di arricchire un soggetto mediante l'impoverimento di un altro.


Si pensi a un contribuente sottoposto a un accertamento fiscale. Per giustificare un incremento patrimoniale, egli dichiara che negli anni precedenti il padre ha effettuato diversi versamenti sul suo conto corrente e precisa che tali somme non dovevano essere restituite. Il contribuente non parla di donazione e non attribuisce alcuna particolare qualificazione giuridica ai versamenti.
La dichiarazione, tuttavia, mette in evidenza un trasferimento patrimoniale gratuito. Secondo il principio affermato dalla Cassazione, tale elemento può consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare se l'operazione costituisca una liberalità indiretta fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 56-bis citato.

L'eventuale mancanza della forma pubblica richiesta per la donazione non impedisce, sul piano tributario, di considerare il trasferimento ai fini dell'imposizione prevista dalla normativa vigente. La Suprema Corte mantiene, dunque, distinti i due piani: la validità civilistica dell'atto e la sua rilevanza tributaria.

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