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Agenzia delle Entrate, se paghi i debiti a rate non possono confiscarti i beni persino da condannato: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, se paghi i debiti a rate non possono confiscarti i beni persino da condannato: nuova sentenza
Condannata per frode, salva 140.000 euro: la Cassazione vieta la confisca a chi paga i debiti fiscali a rate. Stop alle doppie sanzioni dello Stato per i contribuenti in regola con l'Erario
Con la sentenza n. 10297 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha affermato un principio destinato ad avere un impatto concreto su molti contribuenti, secondo cui la confisca non può essere eseguita se il debito fiscale è in corso di regolare estinzione mediante rateizzazione. La decisione accoglie il ricorso di una contribuente avverso un’ordinanza del Tribunale di Gela, sancendo che, se il contribuente sta pagando, lo Stato non può colpire due volte.

La vicenda trae origine da una condanna definitiva per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 della legge reati tributari. In quella sede, oltre alla pena principale, era stata disposta la confisca del profitto del reato, quantificato in oltre 140.000 euro.
Successivamente, la contribuente aveva intrapreso un percorso di definizione del debito con il Fisco, aderendo a procedure agevolate e iniziando un piano di pagamento rateale, con versamenti significativi. Nonostante ciò, il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di revoca o sospensione della confisca, ritenendo irrilevante il pagamento in corso perché intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e privo di spontaneità.

La Corte di Cassazione, ribaltando l’impostazione del giudice dell’esecuzione, parte da un dato preliminare, ossia la natura della confisca applicata nel caso concreto. Essa viene ricondotta alla figura della confisca per equivalente, ossia quella che consente allo Stato di aggredire beni del condannato di valore corrispondente al profitto del reato, anche se non direttamente collegati ad esso. Si tratta di uno strumento particolarmente incisivo, che la giurisprudenza ha da tempo qualificato come misura a contenuto fortemente sanzionatorio, ma che, secondo orientamenti più recenti, conserva anche una funzione recuperatoria del profitto illecito.

I giudici di legittimità hanno affrontato il problema dell’applicazione dell’art. 12 bis della legge reati tributari, comma 2, sia nella versione precedente sia in quella modificata dal d.lgs. n. 87 del 2024. Nella formulazione originaria, la norma stabiliva che la confisca “non opera” per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario; nella versione attuale, invece, si prevede che il sequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sussista pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

La Cassazione afferma che, sebbene la nuova norma faccia riferimento al solo sequestro, la sua portata non possa essere limitata a questa fase, ma debba estendersi anche all’esecuzione della confisca. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, se non è consentito disporre il sequestro quando il contribuente paga regolarmente, a maggior ragione non può essere eseguita la confisca, che del sequestro rappresenta l’esito finale.

Guardando alla ratio complessiva e all’evoluzione della normativa tributaria penale, il legislatore ha progressivamente valorizzato il pagamento del debito come strumento privilegiato di definizione della posizione del contribuente, prevedendo in alcuni casi la non punibilità e in altri una significativa attenuazione della pena. In questo contesto, consentire l’esecuzione della confisca nonostante il regolare pagamento rateale significherebbe introdurre una forma di duplicazione sostanziale della sanzione, in contrasto con la funzione stessa della misura e con l’obiettivo di incentivare l’adempimento.

La Corte statuisce dunque che la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita quando il debito tributario è in corso di regolare estinzione mediante rateizzazione, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria. Non viene dunque negata la legittimità della misura in sé, ma se ne impedisce l’esecuzione finché il contribuente rispetta il piano di pagamento.


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