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Agenzia delle Entrate, da oggi non possono pił usare il conto del tuo coniuge per accusarti di evasione: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, da oggi non possono pił usare il conto del tuo coniuge per accusarti di evasione: nuova sentenza
Quando il marito è sotto indagine fiscale, il conto corrente della moglie può finire nel mirino dell'Agenzia delle Entrate. Ma, da maggio 2026, le regole del gioco sono cambiate e non di poco. Ecco tutti i dettagli
Per anni, uno dei metodi più temuti dei controlli fiscali è stato quello delle indagini bancarie: il contribuente sotto accertamento vedeva passare al setaccio non solo il proprio conto corrente, ma anche quello di chi gli stava vicino: moglie, marito, parenti, soci. E, quando spuntava un versamento non giustificato, l'automatismo scattava quasi sempre: quel movimento diventava reddito presunto, e il contribuente doveva difendersi analiticamente, operazione per operazione.
Oggi questo meccanismo ha subìto una frenata significativa. Con l'ordinanza n. 12368/2026, depositata il 3 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non può più limitarsi a segnalare un movimento bancario sul conto del coniuge e trasformarlo automaticamente in reddito occultato dal contribuente. Tra il dato bancario rilevato sul conto di un terzo e la pretesa fiscale nei confronti del contribuente deve esserci un ragionamento logico, solido e dimostrabile. In assenza di questo collegamento, l'avviso di accertamento è da considerarsi nullo.
Come funzionava - e come funziona ora - la presunzione fiscale
Per comprendere la portata di questa sentenza, è utile ricordare come il Fisco gestisce i movimenti bancari nelle indagini tributarie. La legge prevede due trattamenti distinti a seconda della natura dell'operazione. I versamenti transitati sul conto corrente vengono considerati, per presunzione di legge, come redditi imponibili non dichiarati: se non risultano dalla dichiarazione dei redditi, il contribuente deve dimostrare che si tratta di somme esenti o già tassate. I prelievi, invece, fanno presumere l'esistenza di costi in nero finalizzati a generare ricavi occulti, ma questa presunzione - come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 - si applica solo agli imprenditori, non ai lavoratori autonomi né ai dipendenti.
In entrambi i casi, l'onere della prova è invertito: è il contribuente a dover dimostrare la propria innocenza, non il Fisco a dover provare la colpa. Questa impostazione, già di per sé gravosa, diventava ancora più pesante quando i movimenti contestati non erano sul conto del contribuente, ma su quello del coniuge o di un parente: documentare la provenienza di un bonifico altrui, a distanza di anni, è un compito tutt'altro che semplice.
La novità introdotta dall'ordinanza di maggio modifica questo schema in modo sostanziale. Quando il movimento bancario rilevato è su un conto di un terzo - coniuge incluso - l'onere della prova si sdoppia in due fasi distinte. Prima è il Fisco a dover dimostrare che quel movimento è riconducibile all'attività del contribuente. Solo dopo che questa prova è stata fornita, scatta l'obbligo per il contribuente di presentare la prova contraria. Non il contrario, come avveniva fino ad ora.
Dal contabile all'investigatore: cosa deve fare ora il Fisco
La Cassazione, con questa ordinanza, chiede all'Agenzia delle Entrate di compiere un salto qualitativo nel proprio metodo di lavoro. Non basta sommare entrate e uscite: il Fisco deve costruire una narrazione coerente, che dimostri perché quel movimento sul conto del coniuge debba essere attribuito al contribuente e alla sua attività economica.
Entrano in gioco elementi di contesto, che prima venivano spesso ignorati: la struttura dell'azienda o dell'attività professionale, il tenore di vita del contribuente, le relazioni economiche tra i soggetti coinvolti, la capacità del contribuente di disporre concretamente di quel conto corrente. Se questo filo logico non regge, l'accertamento non può stare in piedi.
Un esempio concreto aiuta a capire il cambiamento. Prima dell'ordinanza, se sul conto di una moglie senza redditi propri compariva un bonifico da 5.000 euro, l'Agenzia delle Entrate poteva presumere che quella somma fosse un compenso in nero riconducibile al marito, e notificargli un avviso di accertamento. Oggi, quel bonifico da solo non è sufficiente: il Fisco deve dimostrare che il marito aveva la possibilità di movimentare quel conto e che il versamento era collegato alla sua attività lavorativa. Senza la prova del collegamento, non si procede.
Cosa cambia per i contribuenti
L'impatto pratico di questa sentenza è rilevante. Fino a ieri, qualsiasi movimento bancario anomalo sul conto del coniuge poteva trasformarsi in un accertamento fiscale da cui difendersi con documenti, ricevute ed estratti conto. Il contribuente era, di fatto, presunto colpevole fino a prova contraria, anche per movimenti che non lo riguardavano direttamente.
Con l'ordinanza n. 12368/2026, i conti correnti di coniugi, parenti e soci diventano meno vulnerabili agli automatismi presuntivi del Fisco. Il movimento bancario non è più, di per sé, una prova a carico: è un indizio che il Fisco deve saper interpretare, contestualizzare e collegare al contribuente con un ragionamento che regga al vaglio giudiziario. Se quella catena logica non viene costruita in modo solido, l'avviso di accertamento decade.
Si tratta, in definitiva, di un importante riequilibrio tra le esigenze del contrasto all'evasione fiscale e la tutela del contribuente da accertamenti fondati su mere coincidenze numeriche. La Suprema Corte non ha indebolito gli strumenti del Fisco, ma ha preteso che vengano usati con maggiore rigore e intelligenza investigativa.

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