Il legislatore ha introdotto un approccio più collaborativo, pensato per consentire a cittadini e imprese di intervenire anche quando l’accertamento fiscale è già iniziato. Se, in passato, le possibilità di “autodenunciarsi” erano limitate alle prime fasi del procedimento, oggi il ravvedimento resta percorribile finché non si arriva a un provvedimento definitivo, con la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni persino dopo la comunicazione del c.d. schema d’atto previsto dall’art. 6 bis dello st. del contribuente. Nel sistema tributario attuale, il contraddittorio preventivo è diventato una condizione imprescindibile per la validità degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Prima di emettere un provvedimento che incida sulla sfera giuridica del contribuente e che sia potenzialmente impugnabile, l’Ufficio deve garantire un confronto effettivo e non meramente formale, consentendo al soggetto interessato di presentare osservazioni e difese.
Uno degli snodi più significativi della riforma riguarda il nuovo sistema di sconto sulle sanzioni, che trova applicazione per tutte le violazioni realizzate a partire dal 1° settembre 2024. L’intervento legislativo ha riordinato le ipotesi di riduzione, individuando un ventaglio di percentuali collegate non solo alla tempestività con cui il contribuente sceglie di regolarizzarsi, ma anche al momento procedimentale in cui l’Amministrazione finanziaria si trova ad operare.
Nel caso in cui l’irregolarità venga sanata quando è già spirato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta interessato, il quadro sanzionatorio viene rideterminato applicando una riduzione che conduce la misura minima a 1/7 dell’importo ordinariamente previsto.
Diversa è la situazione in cui l’Ufficio abbia già avviato un percorso formale di contestazione. Qualora il contribuente riceva la comunicazione dello schema di atto impositivo senza che tale atto sia stato preceduto da un processo verbale di constatazione e non abbia presentato istanza di accertamento con adesione, la riduzione si arresta a 1/6 del minimo edittale.
Quando, invece, la violazione sia stata già oggetto di constatazione, ma il contribuente decida di intervenire prima che gli venga comunicato lo schema di atto e senza avere aderito integralmente al verbale, l’abbattimento si riduce alla misura di 1/5.
L’ipotesi meno favorevole riguarda la regolarizzazione effettuata dopo la comunicazione dello schema di atto in presenza di una constatazione pregressa, sempre in assenza di accesso all’accertamento con adesione, in cui la riduzione si limita a 1/4 del minimo.
L’altro elemento destinato a incidere, in modo concreto, sul portafoglio dei contribuenti è l’estensione del cumulo giuridico anche alla fase del ravvedimento operoso. Fino a oggi questa possibilità era limitata agli atti successivi dell’Amministrazione. Chi decideva di autodenunciarsi doveva sommare materialmente ogni singola sanzione, ottenendo un totale spesso piuttosto elevato. La riforma introduce un meccanismo più equo, per cui, quando gli errori fiscali sono molteplici, ma riferiti allo stesso tributo o allo stesso periodo d’imposta, si applica una sanzione unica aumentata, con un risparmio considerevole rispetto al vecchio regime.
Per calcolare il risparmio derivante dal cumulo, si deve prima determinare l’importo della sanzione unica, dopodiché si applica la percentuale di riduzione del ravvedimento in base alla prima violazione commessa. Riduzione e cumulo non si sommano indistintamente: pertanto ogni tributo (ad esempio IVA o IRPEF) e ogni periodo d’imposta devono essere valutati separatamente. Inoltre, il cumulo non può essere utilizzato insieme ad altri strumenti deflattivi, come l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale.